Un’accortezza per evitare che i contribuenti paghino, per errore, le cartelle di pagamento ammesse alla rottamazione quater.

Possiamo definirla così, la circostanza che ci si trova di fronte accedendo, dall’area riservata del sito dell’Agenzia Entrate Riscossione, alla sezione dedicata alla definizione agevolata delle cartelle edizione legge di bilancio 2023.

Un’edizione che riguarda, ricordiamo, le cartelle aventi ad oggetto i debiti affidati all’Agenzia Entrate Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Una sanatoria non automatica visto che bisognava presentare domanda entro il 30 giugno 2023.

Un termine che è slittato al 30 settembre 2023 per coloro che al 1° maggio 2023 avevano residenza, sede legale o operativa in uno dei comuni di cui all’allegato 1 del decreto alluvioni.

L’adesione permette di risparmiare sostanzialmente sanzioni e interessi, pagando invece la sola quota capitale del debito.

Una risposta in tempi diversi

L’iter della rottamazione cartelle non si ferma alla domanda. Entro il 30 settembre 2023 (ovvero 31 dicembre 2023 per gli alluvionati) i richiedenti l’adesione ricevono la comunicazione di accoglimento o rigetto. La comunicazione è ricevuta al domicilio fisico o digitale (PEC) a seconda di quanto indicato in sede di domanda.

Se di accoglimento, la risposta indicherà l’importo dovuto a seguito della definizione agevolata e le scadenze di pagamento. Quindi unica soluzione o rate, a seconda della scelta fatta in sede di domanda. Riporterà in allegato anche i bollettini per pagare.

L’accoglimento della sanatoria può essere anche solo parziale. In caso di rigetto, invece, ne saranno indicate le motivazioni.

Rottamazione cartelle, debiti ammessi non pagabili

Coloro che hanno scelto di ricevere la comunicazione, di accoglimento o rigetto, per via PEC, potranno ritrovare la stessa comunicazione anche tra la documentazione dedicata alla definizione agevolata accedendo all’area riservata del sito istituzionale dell’Agenzia Entrate Riscossione.

Nella stessa sezione è possibile notare che le cartelle contenenti debiti oggetto di rottamazione che si trovano nello stato di “accettata”, e quindi presenti nella comunicazione di accoglimento, risultano non più pagabili online.

Si tratta di un’accortezza che, come anticipato, è finalizzata ad evitare che per sbaglio, il contribuente vada a pagare una cartella che in realtà è stata ammessa alla sanatoria. Evitare, quindi, che si andrebbe a pagare anche ciò che si risparmia con la definizione agevolata.

Si tenga presente che se il contribuente dovesse per intero la cartella di pagamento, nonostante ammessa alla rottamazione, poi non si darà luogo a rimborso di quanto già pagato.

Riassumendo…

  • la comunicazione di accoglimento o rigetto della domanda per la sanatoria cartelle arriva entro il 30 settembre 2023. Ovvero entro il 31 dicembre 2023 per gli alluvionati
  • la comunicazione si trova anche nella sezione dedicata alla definizione agevolata dell’area riservata accessibile dal sito dell’Agenzia Entrate Riscossione
  • le cartelle di pagamento ammesse alla rottamazione cartelle risultano sospese e non più pagabili online. Ciò per evitare che per errore il contribuente paghi una cartella ammessa alla sanatoria.