A breve l’immobile in cui vivo sarà oggetto di lavori di ristrutturazione. Nello specifico, i due bagni dell’immobile saranno rifatti per intero. A tal proposito, quali sono le abilitazioni amministrative di cui devo essere in possesso per mettermi al riparo da eventuali controlli del Fisco? E’ sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per attestare l’inizio dei lavori? Posso cedere la detrazione anche per i lavori di rifacimento del bagno?

Il bonus ristrutturazione per il rifacimento del bagno

La detrazione per lavori di ristrutturazione, ex art.

16-bis del DPR 917/86, TUIR,  spetta anche per il rifacimento del bagno. L’intervento rientra tra la manutenzione straordinaria.

Come da guida Ristrutturazioni edilizie dell’Agenzia delle entrate,

sono considerati interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici, sempre che non vadano a modificare la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti delle destinazioni d’uso.

Tralasciando, in tale sede, ogni precisazione sul discorso dell’aumento della volumetria, rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria:

  • installazione di ascensori e scale di sicurezza;
  • realizzazione e miglioramento dei servizi igienici;
  • sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso;
  •  rifacimento di scale e rampe.

Dunque, anche il rifacimento del bagno rientra tra gli interventi agevolabili.

Ristrutturazione del bagno: i controlli del Fisco

Il provvedimento, Agenzia delle entrate del 2 novembre 2011, ha individuato i documenti che i contribuenti devono possedere per mettersi al riparo da eventuali controlli del Fisco. A tal proposito è necessario essere in possesso:

  • del bonifico parlante;
  • della domanda di accatastamento, se l’immobile non è ancora censito
  • delle ricevute di pagamento dell’imposta comunale (Imu), se dovuta
  • della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese, per gli interventi sulle parti condominiali
  • della dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori del possessore dell’immobile, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi
  • delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, eccetera) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.

Su tale ultimo punto, il D.

M. n°41/1998, all’art.1 dispone l’obbligo di conservazione dei suddetti documenti.

Rifacimento bagno in edilizia libera

Circa le abilitazioni amministrative:

  • laddove la normativa edilizia applicabile non preveda alcun titolo abilitativo per i lavori da effettuare,
  • è richiesta la dichiarazione sostitutiva dell’atto dinotorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000, in cui è indicata la data di inizio dei lavori e si attestata che si tratta di lavori agevolabili.(Circolare 1.06.2012 n. 19/E, risposta 1.5; Circolare 31.05.2019, n. 13/E; Circolare8.7.2020, n.19/E).

Detto ciò, l’individuazione degli interventi e delle necessarie abilitazioni amministrative passa dalle indicazioni fornite dal D.Lgs 226/2006. Con tale decreto è stata ampliata la categoria degli interventi che possono essere eseguito in edilizia libera anche senza alcuna abilitazione amministrativa.

Tale decreto, modifica anche alcune disposizioni del D.P.R. n. 380 del 2001: distinguendo  tra interventi realizzabili in edilizia libera, senza alcun titolo abilitativo, e interventi in attività libera realizzabili, invece, a seguito di una comunicazione asseverata di inizio lavori (CILA).

Ad ogni modo, al D.Lgs 226/2006 è allegata una tabella che individua per ogni lavoro da eseguire, la procedura richiesta e il titolo edilizio necessario.

Inoltre  il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha emanato il decreto ministeriale 2 marzo 2018 al quale è allegato il Glossario Unico delle principali opere realizzabili in attività di edilizia libera.

Gli interventi detraibili e le varia autorizzazioni amministrative

Attualmente, dunque, la disciplina dell’attività edilizia può essere così riassunta ( si veda la consulenza giuridica 910/2020, Agenzia delle entrate, Direzione regionale delle Marche):

  • attività edilizia totalmente libera, interventi edilizi per i quali non è richiesto alcun titolo abilitativo, né è prevista alcuna specifica comunicazione (si tratta prevalentemente di opere di manutenzione ordinaria). Rientrano tra le opere non soggette ai titoli abilitativi anche alcuni degli interventi di cui all’art. 16-bis del TUIR, lett. f) ossia interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio delcompimento di atti illeciti da parte di terzi), lett. g) interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico), lett. h) (interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia), lett.l) (interventi rivolti alla prevenzione degli infortuni domestici) e gli interventi di messa a norma degli edifici e degli impianti tecnologici.
  • attività edilizia previa comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), interventi edilizi eseguibili previa comunicazione al comune dell’inizio dei lavori e asseverazione del tecnico (manutenzione straordinaria).
  • attività edilizia soggetta a SCIA. Si tratta di tutti i restanti interventi edilizi non rientranti nell’attività edilizia totalmente libera, né nell’attività edilizia previa comunicazione inizio lavori asseverata (CILA), né nell’ attività edilizia soggetta a permesso di costruire e soggetta a super SCIA.
  • attività edilizia soggetta a permesso di costruire,  interventi edilizi indicati all’articolo 10 del DPR n. 380 del 2001;
  • attività edilizia soggetta a SUPER SCIA alternativa al permesso di costruire.

Rifacimento bagno in edilizia libera: la risposta al lettore

Sulla base della ricostruzione fatta finora, l’intervento da lei effettuato, ristrutturazione del bagno,  potrebbe rientrare tra quelli soggetti a CILA e non ad edilizia totalmente libera.

Ad ogni modo, con l’ausilio del tecnico che seguirà i lavori potrà individuare meglio le autorizzazioni necessarie e il conseguente obbligo di conservazione.

Circa la cessione del bonus ristrutturazioni , la risposta è positiva.

In particolare, in alternativa alla detrazione, il contribuente può optare:

  • per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o
  • per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

La cessione può essere disposta in favore: dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti) di istituti di credito e intermediari finanziari.

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.

Nello specifico, la cessione della detrazione sotto forma di credito d’imposta o lo sconto in fattura riguarda gli interventi:

  • recupero del patrimonio edilizio (interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento, ristrutturazione edilizia ecc);
  • riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus( sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi ecc);
  • adozione di misure antisismiche rientranti nel sismabonus;
  • ammessi al superbonus;
  • ecc.

La cessione riguarda anche le rate residue della detrazione.