Due agevolazioni sul piano fiscale per la riparazione del proprio bagno. Una possibilità concessa grazie alla conferma, per tutto il 2023, del Bonus per la ristrutturazione mirata per i servizi igienici domestici.

A patto, naturalmente, di rispettare non solo i requisiti richiesti ma anche le procedure di accesso all’agevolazione. Per l’anno in corso, infatti, sarà possibile ottenere un bonus in orma di detrazione per i bagni qualora si decida di effettuare i lavori richiesti nell’ambito di interventi “trainanti”.

In sostanza, varrà lo stesso principio previsto da altri sostegni volti alla realizzazione di interventi entro le propria mura domestiche, o comunque a loro beneficio. Nello specifico, il Bonus bagni sarà attivo nel caso in cui il contribuente utilizzi l’agevolazione connessa alle barriere architettoniche o, in alternativa, quella riferita alla ristrutturazione degli ambienti di casa. Qualunque sia la scelta, le detrazioni per gli interventi sui servizi igienici beneficeranno della misura in quanto lavori paralleli a quelli preisti in origine da entrambi i bonus.

Il recente chiarimento dell’Agenzia delle Entrate ha determinato proprio le modalità di fruizione del provvedimento bicefalo, precisando anche la percentuale massima detraibile sulle spese complessive. La circolare del 23 giugno, peraltro, ha confermato la correlazione tra bagni e barriere architettoniche, tutt’altro che scontata ino a qualche mese fa. In questo senso, occorre are un primo distinguo: per quel che riguarda i lavori connessi a tale agevolazione, i contribuenti potranno accedere alla detrazione per tutte le opere eseguite fino al 31 dicembre 2025. E non il solo punto di difformità, isto che entrambi i bonus funzionano secondo logiche connesse alla loro stessa unzione. Tuttavia, entrambi garantiranno l’esito medesimo.

Ristrutturazione bagno, come funzionano le due opzioni di detrazione fiscale

Nel caso in cui si optasse per un Bonus ristrutturazione, l’agevolazione prevista toccherebbe la quota del 75%. Inclusiva degli interventi previsti (e chiaramente realizzati) per i servizi igienici.

In tal modo, nell’ambito dei lavori pianificati per la rimozione di ostacoli domestici per adeguare l’ambiente a situazioni di disabilità, sarà possibile aggiornare il proprio bagno (o i propri bagni). Naturalmente, il “cavillo” indispensabile sarà legato alla realizzazione dei suddetti lavori, fino a un tetto massimo di spesa pari a 50 mila euro. Tali condizioni saranno valide sia per le villette unifamiliari che per gli appartamenti situati in contesti condominiali. Con l’ulteriore possibilità di opzionare la detrazione nei successivi cinque anni. In alternativa, sarà possibile usufruire di uno sconto in fattura o, ancora, di una cessione del credito.

Se si dovesse scegliere di accorpare i lavori di ristrutturazione del bagno ai costi complessivi di rinnovamento della propria abitazione, non si potrà andare oltre uno sconto del 50%. Per quel che riguarda il limite di spesa, invece, la quota concessa sarà pari a un massimo di 96 mila euro. Con detrazione da suddividere in dieci quote annuali di importo costante. Per le quali, chiaramente, sarà alido un rimborso Irpef in dichiarazione dei redditi. È tuttavia indispensabile che tali interventi siano applicati su edifici che abbiano esclusivamente destinazione residenziale. Saranno esclusi tutti gli altri, inclusi gli uffici. Tratto comune per l’accesso ai bonus, la richiesta di Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), da presentare al proprio Comune.

Riassumendo…

  • per la ristrutturazione del bagno sarà possibile usufruire di due differenti tipologie di bonus: quello connesso alla rimozione delle barriere architettoniche e quello per gli aggiornamenti degli edifici residenziali;
  • il tetto di spesa differisce, rispettivamente a quota 50 mila e 96 mila euro;
  • obbligatoria la richiesta al Comune di residenza della Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila).