Riscossione coattiva per debiti fiscali fino a 1000 euro. Le novità del Ddl sulle cartelle pazze

Riscossione coattiva debiti fiscali fino a 1.000 euro,  ganasce fiscali e cartelle pazze. Sono questi i temi caldi del ddl n. 1551 intitolato “Disposizioni per l’annullamento obbligatorio in autotutela delle cartelle esattoriali prescritte”, licenziato nella giornata di ieri in Commissione Finanze al Senato e anche conosciuto come DDl cartelle pazze.

Riscossione coattiva debiti fino a 1000 euro

Uno dei capitoli più importanti di questo disegno di legge all’esame del Parlamento, riguarda la riscossione coattiva dei debiti fiscali fino a 1000 euro.

Si prevede in tal caso che non si procede alle azioni cautelari ed esecutive che riguardino quindi la riscossione coattiva dei debiti fiscali  fino a 1000 euro, prima del decorso del termine di 120 giorni dall’invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo. In sostanza prima di avviare azioni diriscossione coattiva di somme fino a 1.000 euro, Equitalia o comunque l’Agente della riscossione, dovrà inviare al contribuente un sollecito tramite posta ordinaria e da quel momento decorreranno ulteriori 120 giorni di stop automatico della riscossione coattiva.

Riscossione coattiva bloccata dall’autodichiarazione

Le novità sulla riscossione coattiva delle cartella di pagamento prevede che,  entro 90 giorni dalla notifica «del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare/esecutiva», il contribuente possa presentare un’auto-dichiarazione che obbliga l’agente per la riscossione ad uno stop. In particolare, il contribuente che ritenga di non dover pagare alcuna cartella di pagamento, dovrà documentare che gli atti emessi dell’ente creditore, prima della formazione del ruolo, sono invalidi. Sono in tutto sei le situazioni che viziano la riscossione coattiva,e che sono elencate al comma 2 del disegno di legge come riportato di seguito.

Ddl cartelle pazze: il testo

Di seguito, per completezza, vi riportiamo proprio il testo integrale del disegno di legge sulla riscossione coattiva che ieri è stato licenziato in Commissione Finanze al Senato e che ora attende il varo dal Parlamento:

1.

“A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati “concessionari per la riscossione”, sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 2.

2. Ai fini di quanto stabilito al comma 1, entro novanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione coattiva, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario, il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall’ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l’avviso per i quali si procede, sono stati interessati:

a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;

b) da un provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;

c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall’ente creditore;

d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;

e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell’ente creditore;

f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.

3. Entro il termine di 10 giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, il concessionario per la riscossione trasmette all’ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell’esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. Decorso il termine di ulteriori 60 giorni l’ente creditore è tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata ai debitori obbligati all’attivazione, a confermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo, in pari tempo, a trasmettere in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il debitore dell’inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell’attività di recupero del credito iscritto a ruolo.

4. In caso di mancato invio, da parte dell’ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 3 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 1 sono annullate di diritto e quest’ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore i corrispondenti importi.

5. Ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente, ai sensi del comma 2, produca documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento percento dell’ammontare delle somme dovute, con un minimo di 258 euro.

6. I concessionari per la riscossione sono tenuti a fornire agli enti creditori il massimo supporto per l’automazione della fasi di trasmissione di provvedimenti di annullamento o sospensione dei carichi iscritti a ruolo.

7. Le disposizioni che precedono si applicano anche alle dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima della data di entrata in vigore della presente legge.

L’ente creditore invia la comunicazione e provvede agli adempimenti di cui al comma 3, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge; in mancanza, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla stessa data, le partite di cui al comma 1 sono annullate di diritto ed il concessionario della riscossione è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore i corrispondenti importi.

8. In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso in cui l’ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione ai sensi del comma 3, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall’invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.

 

Sullo stesso argomento potrebbe interessarti anche:

Cartella esattoriale: allo studio del Governo lo stop di quelle pazze

 

Sulla riscossione coattiva in egenrale potrebbe interessarti invece:

Cartella esattoriale: dal mancato pagamento si apre la riscossione coattiva