Visti i tempi di crisi, cosa accade al contribuente se non riesce a pagare la cartella esattoriale?

Cartella esattoriale. Cosa accade in caso di mancato pagamento? In tempo di crisi, si sa, l’arrivo di una cartella di pagamento a firma Equitalia non  è proprio una piacevole sorpresa. Cosa accade se il contribuente non paga la cartella esattoriale?

 Cartella esattoriale: pagamento entro 60 giorni

 E’ bene precisare innanzitutto che, una volta notificata la cartella di pagamento, il contribuente ha 60 giorni per pagarla o contestarla.

Scaduto il termine, al totale originario vanno aggiunti ulteriori importi, come gli interessi di mora, che maturano su ogni giorno di ritardo e che Equitalia riversa interamente agli enti creditori, somme aggiuntive, e ovviamente l’aggio di riscossione ( si cui si consiglia il nostro articolo Aggio riscossione equitalia: riduzione di 1 punto), insieme alle eventuali spese per le procedure esecutive e le spese di notifica di 5,88 euro, che costituiscono i costi per le attività di Equitalia.

Mancato pagamento cartella  Equitalia: cosa succede?

Se decorre la scadenza dei 60 giorni per il pagamento della cartella esattoriale a firma di Equitalia, questa è tenuta per legge ad attivare tutte le procedure per il recupero forzoso del credito.  Si parla in tal caso di riscossione coattiva, intesa come l’azione di recupero forzoso di un credito della Pubblica Amministrazione.

La riscossione coattiva da parte di Equitalia

Se infatti, dopo la notifica della cartella di pagamento e degli altri avvisi, il cittadino non paga, ha il dovere di procedere al recupero delle somme iscritte a ruolo attivando le procedure di riscossione disciplinate dalla legge.

Sono 4 le strade che può percorrere l’agente della riscossione:

1- iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore e dei suoi co-obbligati,

2 – iscrivere fermo amministrativo dei beni mobili registrati (es. autovetture),

3 – procedere al pignoramento dei beni immobili, dei beni mobili e dei crediti presso terzi (es. stipendi si veda a tal proposito il nostro articolo Pignoramento presso terzi: i nuovi limiti su stipendi e pensioni),

4 – effettuare ogni altra azione esecutiva, cautelare o conservativa che l’ordinamento attribuisce in genere al creditore.

La vendita del bene pignorato/ipotecato da parte del debitore

Da ultimo, è bene segnalare le novità introdotte dal decreto salva Italia, il DL 201/11 convertito in legge n. 214 del 2011, per cui il debitore ha facoltà di procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato, con il consenso dell’agente della riscossione, il quale interviene nell’atto di cessione e al quale è interamente versato il corrispettivo della vendita. L’eccedenza del corrispettivo rispetto al debito è rimborsata al debitore entro i dieci giorni lavorativi successivi all’incasso.

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