Cartella esattoriale illegittima se manca il nome del responsabile del procedimento

Cartella esattoriale nulla se negli atti non si specifica il nome del funzionario responsabile del procedimento. Di conseguenza illegittima anche l’iscrizione a ruolo.

La cartella di pagamento nella sentenza della Ctp di Genova

Questo principio è stato espresso dalla Commissione tributaria provinciale di Genova, con la sentenza n. 42 del 2012. Per i giudici tributari genovesi, l’indicazione del responsabile del procedimento nella cartella esattoriale, non può “essere elusa dall’indicazione generica del direttore dell’ufficio o di un suo delegato, impersonalmente indicato”, come si legge nella sentenza.

Così, nella pronuncia in oggetto, si precisa che il Fisco non ha rispettato l’obbligo di legge indicando genericamente nel ruolo il «funzionario apicale» e come tale la cartella esattoriale è illegittima.

Cartella di pagamento e l’obbligo di indicare il nome del responsabile

In merito ai dati che devono essere contenuti nella cartella di pagamento , si ricorda quindi l’obbligo per gli enti creditori e i concessionari di riportare sui rispettivi atti di competenza il nominativo del responsabile del procedimento. Obbligo questo che vale per i ruoli consegnati dal 1° giugno 2008. Gli agenti della riscossione, quindi, sono tenuti a specificare nella cartella di pagamento il nominativo del responsabile. Un obbligo questo previsto dall’articolo 36 del dl 248/2007. Se il ruolo e la cartella  non contengono le informazioni previste dalla legge, si può far valere la nullità.

Cartella di pagamento: cambia il modello

Sempre in tema di cartella si ricorda che, per i ruoli consegnati agli agenti della riscossione successivamente al 31 luglio 2012, viene adottato un nuovo modello di cartella di pagamento, che nasce dall’esigenza di assicurare chiarezza dei dati ivi contenuti e migliore fruibilità delle informazioni fornite. Tra le novità più evidenti si segnala innanzitutto la rielaborazione del frontespizio, dove viene inserita, nella parte sottostante i dati del destinatario, la posizione degli Enti creditori, a cui le somme richieste sono dovute, e quella dell’Agente della riscossione, incaricato dai suddetti Enti per il recupero delle stesse( si veda nostro articolo Cartella esattoriale: Equitalia non ci mette più la faccia).

  Proprio queste informazioni , come l’obbligo di indicare il nome del soggetto incaricato e responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo delle somme pretese con la cartella esattoriale, sono informazioni molto importanti, soprattutto per il contribuente che deve conoscere con esattezza non solo l’importo della cartella esattoriale pervenuta, ma anche l’ente creditore e chi sia state delegato dallo stesso ente creditore a riscuotere le somme dovute. Informazioni importanti ai fini di un probabile ricorso, in caso di opposizione alla cartella di pagamento.

 

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