Buongiorno sig.ra Patrizia ,
Le volevo chiedere :
1) il servizio militare obbligatorio ( svolto fra 15/06/1977 – 15/06/1978 ) è considerato fra i contributi figurativi ? 
2) se SI è riscattabile ed in quale modo ?
3) sono riscattabili a posteriori i periodi vuoti generati da licenziamento e contratti a tempo determinato scaduti ?
ringraziando anticipatamente , invio
cordiali saluti
Per il periodo del servizio di leva sono riconosciuti, a richiesta dell’interessato contributi figurativi validi per il diritto e la misura di tutte le prestazioni pensionistiche con esclusione di quelle a carattere assistenziale.

Domanda contributi figurativi servizio militare

La richiesta di accredito può essere presentata in qualsiasi momento della vita assicurativa senza alcun termine di prescrizione:

  • per richiedere l’aggiornamento del conto assicurativo, indipendentemente, quindi dalla richiesta di una prestazione;
  • in occasione della presentazione di una domanda di prestazione;
  • contestualmente alla domanda di pensione.

La domanda presentata dopo la liquidazione della pensione determina la ricostituzione della stessa dalla decorrenza originaria e il pagamento degli eventuali arretrati spettanti nei limiti della prescrizione decennale di legge.

La domanda può essere presentata:

  • via web attraverso il sito dell’Inps se si è in possesso del PIN
  • tramite contact center al numero 803164 da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile
  • presso patronati o intermediari abilitati.

Che documentazione occorre?

Per presentare domanda di riconoscimento dei contributi figurativi è necessario presentare una autocertificazione che attesti l’avvenuto adempimento degli obblighi militati indicando il distretto o l’ufficio militare di appartenenza. L’INPS, poi, richiederà la documentazione necessaria al distretto indicato dall’interessato.

Vuoti contributivi: possono essere riscattati?

È consentito riscattare i periodi non coperti da contribuzione relativi:

  • il corso legale di laurea, le lauree brevi e i titoli di studio ad esse equiparati;
  • l’attività lavorativa svolta all’estero in Paesi non convenzionati;
  • l’astensione facoltativa per maternità che si colloca al di fuori del rapporto di lavoro;
  • gli anni di praticantato effettuati dai Promotori finanziari;
  • l’attività svolta con contratto di collaborazione coordinata e continuativa per periodi antecedenti il 1.4.1996;
  • i periodi non lavorati e privi di contribuzione previsti da specifiche disposizioni di legge e comunque successivi al 31.12.1996;
  • periodi di lavoro svolto con contratto part time;
  • i periodi di lavoro socialmente utili per la copertura delle settimane utili per il calcolo della misura delle pensioni
  • ulteriori periodi di riscatto previsti da specifiche disposizioni di legge.

Per rispondere alla sua terza domanda, quindi, i periodi scoperti contributivamente possono essere riscattati a posteriori solo nei casi sopra elencati.

Nel caso periodi vuoti generati da licenziamento e contratti a tempo determinato scaduti non è possibile il riscatto a posteriori dei contributi.