Buongiorno, sono titolare di una pratica INPS per il riscatto ordinario del corso di laurea ai fini pensionistici. La pratica é stata avviata nel 2017 ed é in corso di pagamento rateale. Il mio corso legale di laurea in ingegneria si colloca tra il 1987 e il 1992. Dopo alcuni lavori saltuari, dal 1998 lavoro come dipendente a tempo indeterminato nel settore privato, quindi con regolare contribuzione INPS, e ho maturato ad oggi circa 21 anni di contribuzione. 

Tenendo conto delle modifiche apportate al Decreto-Legge n.4/2019 licenziate con Legge n.26/2019, secondo cui la facoltà di riscatto agevolato sarebbe possibile se ricadenti interamente nel sistema contributivo a prescindere dall’età anagrafica (art.20 comma 6 del Decreto-Legge n.4/2019 convertito in Legge il 28 gennaio 2019, che aggiunge il comma 5-quater all’art.2 del DLgs. n.184/1997), ho chiesto alla sezione provinciale INPS di competenza se é possibile inoltrare istanza di liquidazione della futura pensione col sistema interamente contributivo (utilizzando il modello COD. AP09 in allegato, di cui soddisferei i requisiti), richiedendo in seguito il ricalcolo del mio riscatto ordinario in corso di pagamento, secondo i parametri del riscatto agevolato.

La sezione provinciale INPS di competenza mi ha risposto che ad oggi non é possibile, essendo che il riscatto agevolato é consentito solo per i periodi di studio che si collocano dopo il 1996 (o a cavallo, ma solo gli anni dal 1996 in poi beneficerebbero del riscatto agevolato). Per casi come il mio, attendono chiarimenti dalla sezione centrale INPS, ma non si sa quando arriveranno…Allora, ho interpellato la sede centrale INPS che mi ha rimandato alla sede provinciale di competenza… 
 
Eppure, la nota n.70 a pag. 135 del dossier del servizio studi di Camera e Senato che ha introdotto queste modifiche al sistema previdenziale INPS parla chiaro e dovrebbe declinare in modo più che esauriente le intenzioni del legislatore in merito a questi aspetti. Si aggiunga che il citato comma 6 dell’art.20 si riferisce a “periodi da valutare con il sistema contributivo” e non fa esplicito riferimento alla data del 1 gennaio 1996 quale spartiacque tra sistema retributivo e contributivo a suo tempo introdotta dalla riforma Dini. Nel senso che ordinariamente lo é, salvo appunto esplicita richiesta all’INPS, da inoltrarsi con il modulo AP09 allegato, che pure é frutto della riforma Dini.  

Non si capisce perché siamo ancora in attesa di interpretazione da parte dell’INPS. Cosa c’é da interpretare e perché l’INPS deve discutibilmente sostituirsi al Legislatore con probabili interpretazioni di parte (forse anteponendo logiche di mero calcolo economico a quanto previsto dal legislatore?), ovvero facendo perdere tempo ai cittadini che vorrebbero concretizzare questa opzione del riscatto agevolato, modificando il proprio riscatto ordinario in corso di pagamento.

In attesa di un Vostro autorevole parere, porgo cordiali saluti.

 

In questo caso io posso darle soltanto il mio parere, avendo in ogni caso sempre l’ultima parola l’INPS al riguardo.

A livello normativo lei ha perfettamente ragione visto che il riscatto agevolato degli anni di studi è stato introdotto quale agevolazione per chi avrà la pensione calcolata interamente con il sistema contributivo (che come è nota, nella maggior parte dei casi, è penalizzante sull’importo della pensione rispetto al sistema con il calcolo retributivo).

Ma dall’entrata in vigore del DL 4/2019, nonostante in esso non si faccia mia esplicitamente cenno a periodi di studio collocati prima o doto il 1 gennaio 1996, ma, come lei stesso fa notare, si parli sempre di “periodi da valutare con il sistema contributivo”, si è dato sempre per scontato che si potesse fruire dell’agevolazione solo per periodi di studio collocati posteriormente al 31 dicembre 1995.

Il suo ragionamento, ovviamente, è giusto: chiedendo il ricalcolo interamente contributivo della pensione, così come previsto dalla riforma Dini, si farebbe ricadere qualsiasi periodo di studi in valutazione con il sistema contributivo ovviando al periodo temporale di collocazione.

Ovviamente, l’ultima parola, come le ho anticipato all’inizio, è sempre dell’INPS che magari dopo mesi di valutazione capirà  le vere intenzioni del legislatore (le dico anche che molte volte la valutazione a favore del contribuente è arrivata dopo ricorsi e contenzioni a seguito di sentenze della Corte di Cassazione).

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