Il riscatto degli anni di laurea ai fini contributivi può essere scaricato dalla tasse, in alcuni casi come deduzione in altri come detrazione.

Il riscatto degli anni di laurea: non ci sono limiti annuali

E’ possibile ottenere uno sconto sulle tasse da versare anche per il costo sostenuto per riscattare, ai fini contributivi, gli anni nel corso del quale i contribuenti hanno frequentato un corso di laurea. Il riferimento è al c.d riscatto degli anni di laurea, anche agevolato. Infatti, lo sconto spetta sia per i contributi versati per i familiari a carico sia per quelli versati direttamente dall’interessato.

Nello specifico:

  • se i contributi sono versati a favore degli “inoccupati” da familiari di cui gli stessi risultino fiscalmente a carico, a tali contribuenti spetta una detrazione nella misura del 19 per cento dei contributi medesimi;
  • se, invece, il soggetto per il quale si richiede il riscatto degli anni di laurea è stato iscritto, anche solo in passato, ad una qualsiasi gestione previdenziale, i contributi di riscatto sono deducibili ai sensi dell’art. 10 del TUIR.

Su tale ultimo punto, può essere utile chiarire se la deduzione spetta senza limiti annuali o se la stessa debba rispettare alcuni paletti.

Non essendo previsto alcun limite massimo di deducibilità , la stessa è calcolata sull’intero importo versato. A prescindere dall’ammontare del reddito complessivo.

Se si paga in unica soluzione, dobbiamo conoscere preventivamente se la stessa andrà a coprire l’Irpef dovuta in quello specifico anno che abbiamo sostenuto la spesa o se sarà in eccesso rispetto alle tasse da pagare. La parte in eccesso è persa.

Difatti, con un versamento a rate, è possibile gestire meglio i limiti di capienza Irpef degli anni in cui si effettuano i singoli pagamenti.

Il pagamento deve essere tracciabile

Anche le spese pagate per il riscatto degli anni di laurea, soggiacciono alle regole in materia di pagamento tracciabile previste per gli oneri detraibili e deducibili.

 A tal proposito, sono ammessi i pagamenti effettuati con: carta di credito, bancomat, assegni circolari e bancari, bonifico bancario, ecc.

Ad ogni modo, dobbiamo conservare la prova del pagamento.

Il contribuente dovrà esibire, alternativamente (Circolare 7/E 2021):

  • ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o di credito, estratto conto, copia bollettino postale o del Mav e dei pagamenti con PagoPa o
  • con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati.

L’estratto conto è una possibile prova del sistema di pagamento “tracciabile”. Prova opzionale, residuale e non aggiuntiva.