Per le spese tracciabili che danno diritto alle detrazioni fiscali al 19% è sufficiente che la fattura, la ricevuta fiscale o il documento commerciale riportino la relativa annotazione ossia che il pagamento è stato effettuato con carta di credito, bancomat ecc. In mancanza di ciò, il contribuente dovrà esibire, alternativamente, la ricevuta del versamento bancario o postale o la ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o di credito. E’ valido anche  l’estratto conto, la copia del bollettino postale o del Mav e dei pagamenti con PagoPa o con applicazioni via smartphone.

L’estratto conto, poi, costituisce una possibile prova del sistema di pagamento “tracciabile”. Prova opzionale, residuale e non aggiuntiva. Il contribuente può ricorrere all’estratto conto nel caso non disponga di altre prove dell’utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili.

Si è espressa in tal senso l’agenzia delle entrate con la circolare n° 7 del 25 giungo 2021.

L’obbligo di tracciabilità delle spese detraibili

Con la Legge n° 160/2019, Legge di bilancio 2020, le detrazioni fiscali per le spese sostenute nel corso dell’anno sono state subordinate al loro pagamento tramite strumenti tracciabili. Si pensi alle spese di istruzione, sanitarie, veterinarie, funebri ecc.

A tal proposito, al al comma 679 è previsto che:

ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Dalla dichiarazione dei redditi di quest’anno, se vogliamo scaricare dalla tasse le spese di istruzione, sanitarie, veterinarie, funebri ecc dobbiamo essere in possesso della documentazione che dimostri che abbiamo pagato con: carta di credito, bancomat, assegni circolari e bancari ecc.

Se la spese è pagata in contanti, non possiamo inserirla in dichiarazione dei redditi.

Infatti, in base a quanto riportato nella risposta, Agenzia delle entrate n° 431/2020, i mezzi di pagamento utilizzati devono garantire: la tracciabilità e l’identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

Ad ogni modo, possono essere pagate in contanti: i medicinali, i dispositivi medici e le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale. Senza che ciò pregiudichi il diritto alla detrazione.

Detrazioni fiscali: come mostrare che abbiamo pagato con strumenti tracciabili?

Nella circolare n° 7/E del 25 giungo 2021, è stato chiarito come il contribuente deve dimostrare che la spesa sia stata pagata con strumenti tracciabili.

Da qui, per le spese che danno diritto alle detrazioni fiscali al 19% è sufficiente che la fattura, la ricevuta fiscale o il documento commerciale riportino la relativa annotazione. In mancanza di ciò,  il contribuente dovrà esibire, alternativamente:

  • ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o di credito, estratto conto, copia bollettino postale o del Mav e dei pagamenti con PagoPa o
  • con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati.

L’estratto conto è una possibile prova del sistema di pagamento “tracciabile”. Prova opzionale, residuale e non aggiuntiva. Il contribuente può utilizzare a proprio vantaggio nel caso non disponga di altre prove dell’utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili.