In caso di incidente stradale in cui la macchina riporta danni, l’assicurazione non risarcirà il costo della riparazione per intero se supera il valore di mercato del veicolo.

L’assicurazione, quindi, se possediamo un auto vecchia il cui valore commerciale è basso, non è tenuta a pagare per intero il costo della riparazione ma si limiterà a corrispondere il valore dell’auto. A determinarlo è il Codice civile all’articolo 2058 nel quale si legge che “il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile.

Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore”.

Oltre al valore commerciale dell’auto, ovviamente, il danneggiato ha diritto anche ai danni accessori, ovvero le spese di rottamazione, le spese per una nuova immatricolazione, il risarcimento dell’eventuale bollo non goduto, spese di soccorso e custodia del veicolo danneggiato e il tempo tra rottamazione dell’auto e acquisto di un’altra simile.

Quindi il danneggiato avrà diritto oltre al valore commerciale dell’auto (dal quale andrà sottratto eventualmente il valore del rottame se si trova qualcuno che voglia acquistarlo) anche alla corresponsione, da parte della compagnia assicuratrice, dei danni accessori sopra riportati.

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