Può capitare che una volta effettuata l’iscrizione all’università e iniziato a frequentare per un periodo più o meno lungo, per svariare ragioni, ci troviamo a dover abbandonare gli studi. Le ragioni possono essere diverse, problemi di salute, vicissitudini familiari, esigenze lavorative, ecc.

Se si decide di riprendere, è lecito chiedersi se le spese universitarie pagate per la c.d ricognizione, possano essere oggetto di detrazione in dichiarazione dei redditi, 730 o modello Redditi.

Ebbene, l’Agenzia delle entrate ha già avuto modo di chiarire tale aspetto.

Ecco quello che c’è da sapere.

La detrazione delle spese universitarie

L’art.15 del TUIR, alla lettera e) ammette la detrazione del 19% per le spese universitarie sostenute dal contribuente per se stesso o per i familiari a carico.

La detrazione delle spese universitarie è ammessa in riferimento a (circolare 19/E 2020):

  • corsi di istruzione universitaria;
  • corsi universitari di specializzazione (per la frequenza di corsi di specializzazione in psicoterapia post universitaria la detrazione spetta se gli stessi sono effettuati presso centri accreditati presso il MIUR);
  • i corsi di perfezionamento (Circolare 1.06.1999 n. 122, risposta 1.2.5);
  • master universitari (un master erogato da un consorzio al quale un’università statale partecipa con una quota non di maggioranza è equiparato a un master di università privata;
  • corsi di dottorato di ricerca.

Nello specifico, possono essere scaricate dalle tasse, le spese universitarie afferenti: tasse di immatricolazione, test di accesso, iscrizione all’appello di laurea e rilascio della pergamena; frequenza a corsi singoli, finalizzati o meno all’ammissione a un corso di laurea magistrale; trasferimenti di ateneo; passaggi di corso ecc.

La ripresa degli studi e le spese di ricognizione

Anche la la spesa pagata all’Università per la c.d ricognizione può essere scaricata dalla tasse.

Tale chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle entrate, con la risposta n° 434/2019.

Cos’è la ricognizione? 

La ricognizione è il procedimento amministrativo che lo studente, non decaduto o rinunciatario, può utilizzare qualora, a seguito di un periodo di interruzione degli studi, ossia di omesso pagamento di tasse e contributi universitari, intenda riattivare la propria carriera accademica.

In tal caso lo studente presenta domanda di ricognizione previo pagamento della tassa (di ricognizione), cioè una quota forfettaria che viene richiesta in luogo dell’intero importo delle tasse d’iscrizione degli anni già trascorsi (Fonte risposta n° 434/2019).

Da qui, nel presupposto che il corso frequentato rientri fra quelli di laurea di perfezionamento e/o di specializzazione di università statali e non statali previsti dalla norma, è possibile detrarre anche la spesa pagata per la cosiddetta “ricognizione”.

Spesa che deve essere pagata con strumenti di pagamento tracciabili.