Entro il 30 novembre 2023 andava pagato il secondo o unico acconto imposte sul reddito scaturito dalla Dichiarazione redditi riferita all’anno d’imposta 2022, ossia dal Modello Redditi/2023 ovvero Modello 730/2023 senza sostituto d’imposta.

Per il Modello 730/2023 con sostituto d’imposta, invece, non bisognava preoccuparsi di andare alla cassa in quanto la trattenuta è fatta direttamente dal sostituto d’imposta in busta paga (se lavoratore dipendente) o cedolino pensione (se pensionato).

Rinvio e rateizzo acconto novembre 2023

Regola vuole che, a differenza del saldo e primo acconto (scaduti a giugno o luglio con maggiorazione 0,40%), non è ammesso rateizzare il secondo o unico acconto.

Tuttavia, limitatamente al solo secondo o unico acconto 2023, si è presentata una novità (collegato fiscale alla manovra di bilancio 2024). Ossia la possibilità, solo per alcuni contribuenti, di poterlo pagare:

  • in unica soluzione (senza interessi) entro il 16 gennaio 2024;
  • oppure in un massimo di 5 rate, dal 16 gennaio 2024 al 16 maggio 2024.

Sulle rate successive alla prima sono dovuti interessi dello 0,33% mensile a decorrere dal 17 gennaio 2024.

Ammessi ed esclusi dal rinvio acconto novembre 2023

La possibilità di rinvio e rateizzo non è stata data a tutti. È riservata solo alle persone fisiche partite IVA con ricavi/compensi 2022 non superiori a 170.000 euro. In caso di esercizio di più attività occorre fare la somma dei ricavi/compensi di tutte dette attività (Circolare Agenzia Entrate n. 31/E del 2023).

Trovi qui come verificare il requisito per rinvio acconto novembre 2023.

Sono, esclusi dal rinvio:

  • persone fisiche NON titolari di partita IVA;
  • persone fisiche titolari di partita IVA ma con ricavi/compensi del 2022 superiori a €. 170.000;
  • collaboratori familiari dell’impresa familiare (tranne che siano a loro volta titolari di partita IVA);
  • coniuge del titolare dell’impresa familiare/azienda coniugale (tranne che sia a sua volta titolare di partita IVA);
  • società di capitali (nel rispetto del requisito reddituale possono beneficiare del rinvio i soci purché titolari di partita IVA);
  • società di persone (nel rispetto del requisito reddituale possono beneficiare del rinvio i soci purché titolari di partita IVA);
  • enti commerciali;
  • associazioni professionali;
  • enti NON commerciali.

Il piano di pagamento

Come detto, chi ha possibilità e ha deciso di rinviare può pagare il secondo o unico acconto novembre 2023 in unica soluzione entro il 16 gennaio 2024.

Oppure può rateizzare, al massimo fino a 5 rate con il seguente piano di versamento:

  • 16 gennaio 2024;
  • 16 febbraio 2024;
  • 18 marzo 2024 (il 16 è sabato);
  • 16 aprile 2024;
  • 16 maggio 2024.

La possibilità di rinvio riguarda tutte le imposte dovute dal contribuente per le quali scatta il secondo o unico acconto. Dunque, IRPEF, cedolare secca, imposta sostitutiva regime forfettari, IVIE, IVAFE, ecc.

Rinvio acconto novembre 2023: compilazione Modello F24

Per la compilazione del Modello F24, in attesa di eventuali indicazioni ufficiali da parte dell’Agenzia Entrate, dovrebbero valere le stesse istruzioni che valgono per la rateizzazione del saldo e primo acconto. Quindi, se ad esempio laddove si tratti del secondo o unico acconto IRPEF (codice tributo 4034) nel campo “rateazione”, bisogna indicare

  • “0101” nel caso di versamento in unica soluzione (che starebbe a significare 1 rata di 1 rate);
  • “0105”, nel caso di versamento della prima delle 5 rate;
  • “0205”, nel caso di versamento della seconda delle 5 rate;
  • “0305”, nel caso di versamento della terza delle 5 rate;
  • “0405”, nel caso di versamento della quarta delle 5 rate;
  • “0505”, nel caso di versamento della quinta delle 5 rate.

Per gli interessi si dovrebbe utilizzare il codice tributo “1668” (interessi da rateizzazione IRPEF).

Esempio compilazione Modello F24 versamento unica soluzione acconto novembre 2023

Esempio compilazione Modello F24 versamento 1 di 5 rate acconto novembre 2023