Il secondo o unico acconto imposte sul reddito riferito all’anno 2023 è in scadenza il 30 novembre. Il saldo 2022 e primo acconto 2023, invece, dovevano pagarsi entro il 30 giugno 2023 (ovvero 20 luglio per i beneficiari della proroga). Oppure entro il 31 luglio 2023 applicando la maggiorazione dello 0,40%.

Il saldo e primo acconto si potevano rateizzare. La rateizzazione poteva essere al massimo fino al mese di novembre. Dunque, per chi ha scelto il massimo delle rate, entro il 30 novembre 2023 deve pagare:

  • l’ultima rata de saldo 2022;
  • l’ultima rata dell’eventuale primo acconto 2023;
  • l’eventuale secondo o unico acconto 2023.

La parola “eventuale” è per sottolineare il fatto che non sempre è dovuto l’acconto.

Dipende dall’importo che viene fuori dal rigo RN34 del Modello Redditi.

Qualcuno può rinviare e rateizzare

A differenza del saldo e primo acconto, il legislatore non permette la possibilità di rateizzare il secondo o unico acconto in scadenza a novembre.

Per l’acconto novembre 2023, tuttavia, è stata fatta un’eccezione. Si è stabilito che è possibile rimandarne il pagamento, senza interessi, al 16 gennaio 2024. In dettaglio, è data possibilità di pagarlo:

  • entro la citata data (16 gennaio 2024), in unica soluzione;
  • oppure in un massimo di 5 rate, dal 16 gennaio 2024 al 16 maggio 2024.

In caso di pagamento a rate, scattano gli interessi a decorrere dalla seconda rata.

A ogni modo questa chance di rinvio e rateizzo non è per tutti. È, riservata solo alle persone fisiche con partite IVA che hanno ricavi/compensi dell’anno d’imposta 2022 non superiore a 170.000 euro.

Acconto 2023 a gennaio 2024, la verifica del requisito

Ai fini della verifica della soglia 170.000 euro e, quindi, della possibilità di rinviare l’acconto novembre 2023, bisogna far riferimento al Modello Redditi 2023 (anno d’imposta 2022) ai seguenti dati:

  • imprese in contabilità ordinaria, al quadro F degli ISA (somma rigo F01 e F02);
  • imprese in contabilità semplificata, somma dei righi RG2 e RG3;
  • professionisti, l’importo è quello riportato a colonna 2 del rigo RE2;
  • contribuenti forfettari/regime di vantaggio, vale somma dei righi da LM22 (colonna. 3).

Se sono svolte più attività, bisogna fare la somma dei ricavi/compensi di tutte le attività.

Per l’attività d’impresa agricola (agriturismo, allevamento, ecc.) occorre considerare l’ammontare del volume d’affari (complessivo), ossia:

  • campo VE50 del modello di Dichiarazione IVA 2023;
  • ovvero ammontare del fatturato, se non obbligati alla dichiarazione IVA.

Tutti i chiarimenti sul rinvio acconto novembre 2023 (soggetti ammessi ed esclusi), imposte ammesse ed escluse, sono contenuti nella Circolare n. 31/E del 2023.

Riassumendo…

  • il secondo o unico acconto in scadenza il 30 novembre non si può rateizzare
  • solo limitatamente all’acconto novembre 2023 è data possibilità di rinviarlo in unica soluzione entro il 16 gennaio 2024 oppure in un massimo di 5 rate dal 16 gennaio 2024 al 16 maggio 2024
  • questa possibilità di rinvio è riservata solo alle persone fisiche con partite IVA che hanno ricavi/compensi dell’anno d’imposta 2022 non superiore a 170.000 euro
  • la verifica della soglia di 170.000 euro bisogna farla rispetto al Modello Redditi 2023 (anno d’imposta 2022)
  • i soggetti ammessi ed esclusi dal rinvio acconto novembre 2023 sono indicati nella Circolare n. 31/E del 2023.