Il Governo Meloni nella giornata di ieri ha approvato in esame preliminare il decreto delegato in materia di sanzioni amministrative e penali in ambito tributario, intervenendo anche in materia di ravvedimento operoso.

Dunque, procede spedita la marcia dell’esecutivo verso l’obiettivo della completa riforma fiscale, ciò in attuazione delle legge di delega, L.n°111/2023.

Oltre a rivedere le sanzioni sulla base del principio di proporzionalità rispetto all’entità della violazione commessa, come detto, lo schema di decreto interviene anche in materia di ravvedimento operoso, rendendolo più conveniente.

Infatti, c’è un’importante novità da segnalare. In particolare con la riforma fiscale il contribuente in ipotesi di commissione di più violazioni con lo stesso comportamento (ad esempio omessa fatturazione) può cavarsela versando solo una sanzione in ravvedimento. Senza che sia necessario sanare le singole irregolarità.

Semplificando, la riforma apre al c.d. cumulo giuridico anche in sede di ravvedimento operoso.

Il ravvedimento operoso

Il ravvedimento operoso è regolato dagli art.13 e 13-bis del D.Lgs 472/1997.

Si tratta di un’istituto tributario che consente al contribuente di sanare le violazioni commesse, ad esempio un omesso versamento Irpef, versando la sanzione prevista per la violazione commessa ridotta però a seconda del tempo che intercorre tra la scadenza originaria del versamento (o dell’adempimento) e il momento in cui il contribuente decide volontariamente di pagare.

Chiaro che, più presto avviene il ravvedimento maggiore sarà l’abbattimento sulla sanzione base di cui godrà il contribuente. Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate è previsto anche il c.d. ravvedimento frazionato. Cosicché, un omesso versamento può essere sanato un pò per volta, pagando parte dell’imposta a cui in proporzione rapportare la sanzione e la relativa riduzione da ravvedimento. Tuttavia, in applicazione del ravvedimento operoso frazionato, laddove nel frattempo ossia nel tempo che intercorre tra il pagamento di una rata e l’altra, interviene un controllo dell’Agenzia delle entrate, l’imposta residua dovrà essere versata con la sanzione intera.

Infatti, sbarrano la strada al ravvedimento operoso, gli atti di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni derivanti dai controlli formali delle dichiarazioni (di cui all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600).

Ad esempio, l’avviso bonario blocca la chance di ravvedimento operoso. Al contrario invece, la lettera di compliance permette di pagare sanzioni ridotte in ravvedimento.

Fino a oggi, il ravvedimento operoso si contraddistingueva per un grosso limite operativo. Facciamo riferimento all’inapplicabilità dell’istituto del c.d. cumulo giuridico.

Grazie al cumulo giuridico, in caso di concorso di violazioni e continuazione prevista dall’articolo 12 D.lgs 472/1997, il contribuente paga un’unica sanzione, quella più grave, aumentata da un quarto al doppio.  In tal modo va a sanare però tutte le violazioni commesse con un unico comportamento quale ad esempio può essere un’omessa fatturazione continuata nel tempo. Non sempre il cumulo è più conveniente del ravvedimento.

Riforma sanzioni tributarie. Come cambia il ravvedimento operoso?

Nella giornata di ieri il Governo Meloni ha approvato in esame preliminare la riforma delle sanzioni tributarie, intervenendo anche in materia di ravvedimento operoso.

Tra le principali novità viene previsto che l’istituto del cumulo giuridico troverà applicazione anche per il ravvedimento operoso. Si tratta di un’importante novità.

Infatti, prima del decreto non era consentito avvalersi del cumulo giuridico in sede di ravvedimento operoso, essendo il ricorso a detto istituto consentito ai soli uffici dell’amministrazione finanziaria in sede di contestazione della violazione (Cfr., per tutti, le circolari n. 180 del 10 luglio 1998 e n. 42/E del 12 ottobre 2016).»

In altre parole, quindi, ciascuna violazione commessa andava singolarmente ravveduta.

Con il nuovo decreto viene estesa al ravvedimento operoso l’applicabilità del cumulo giuridico.

Le nuove regole sul cumulo giuridico dovrebbe trovare applicazione anche rispetto alle violazioni pregresse. Non rimane che attendere il completamento dell’iter di approvazione del decreto di riforma delle sanzioni tributarie.

Riassumendo…

  • il Governo Meloni ha approvato in esame preliminare la riforma delle sanzioni tributarie;
  • il decreto interviene anche in materia di ravvedimento operoso;
  • anche chi ricorrere al ravvedimento operoso potrà sfruttare il c.d. cumulo giuridico.