Continua il cammina della riforma fiscale. Approvato, nel Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2024, il decreto legislativo di attuazione della legge delega 9 agosto 2023, n. 111). Il provvedimento (varato in esame preliminare) provvede alla complessiva riforma del sistema sanzionatorio tributario. Tre gli ambiti di intervento, ossia:

  • sanzioni penali
  • sanzioni amministrative
  • disposizioni comuni alle sanzioni amministrative e penali.

Si afferma il principio della “proporzionalità e offensività”. Si aumenta la sanzione fino al doppio nei confronti di chi, nei tre anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la violazione o alla inoppugnabilità dell’atto, incorre in altra violazione della stessa indole.

Sintesi del contenuto

Con la riforma del sistema sanzionatorio tributario del nostro ordinamento, nell’ambito di intervento delle sanzioni si procede ad una revisione dei profili sanzionatori per gli omessi versamenti non reiterati.

Se concorrono circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra violazione commessa e sanzione applicabile, questa è ridotta fino a un quarto della misura prevista. Se concorrono circostanze di particolare gravità della violazione, la sanzione prevista in misura fissa, proporzionale o variabile può essere aumentata fino alla metà.

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative si interviene prevedendo una maggiore proporzionalità tra le sanzioni rispetto alle condotte contestate, ferma restando la maggiore rilevanza di comportamenti fraudolenti, e realizzando una revisione della disciplina della recidiva dei cumuli e delle continuazioni.

Sul lato delle disposizioni comuni alle sanzioni amministrative e penali, ci sono l’integrazione fra le diverse fattispecie sanzionatorie, la revisione dei rapporti tra processo penale e processo tributario, l’introduzione di meccanismi di compensazione tra le sanzioni da irrogare e quelle già irrogate (divieto del “bis in idem”) e la riduzione delle sanzioni.

Riforma sistema sanzionatorio tributario, non punibilità se norma incerta

Uno degli aspetti meritevoli di evidenza di questa riforma del sistema sanzionatorio tributario è la non punibilità laddove la norma sia incerta.

Si prevede, infatti, non è punibile il contribuente che si adegui entro i 60 giorni dalla pubblicazione di circolari, interpelli o consulenze rese dall’Amministrazione finanziaria. Per adeguamento deve intendersi la presentazione di una dichiarazione fiscale integrativa e il versamento dell’imposta dovuta.

A tal fine è necessario che la violazione commessa risulti causata da “obiettive condizioni d’incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria”.

Si va anche verso un ravvedimento operoso a sanzione unica, invece, che sanzioni diverse a secondo del tempo in cui il contribuente rimuova spontaneamente la violazione commessa.

Ad ogni modo, per conoscere il dettaglio delle misure occorre aspettare che quantomeno circoli la bozza del decreto in commento.

Riassumendo