Dal 1° luglio 2019 è iniziata la sostituzione degli scontrini e delle ricevute fiscali con i corrispettivi elettronici.

La sostituzione degli scontrini con i corrispettivi telematici comporta il dotarsi di registratori telematici idonei a memorizzare e a trasmettere i dati.

Tale obbligo è decorso:

  • dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari eccedente a 400.000 €;
  • dal 1° gennaio 2021 per i soggetti con volume d’affari non superiore a 400.000 €.

Riepilogo degli obblighi del 2021: soggetti obbligati

Dal primo gennaio 2021 i soggetti con volume d’affari non eccedente ai 400.000 € risultano obbligati a memorizzare elettronicamente e a trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri.

Questa platea di soggetti deve documentare le cessioni e prestazioni effettuate con un documento commerciale, salvo che non sia emessa la fattura.

Il documento è sempre esente dall’imposta di bollo (anche laddove superi l’importo di € 77,47 senza che sia applicata l’IVA).

Dal primo gennaio 2021 i suddetti soggetti sono obbligati a dotarsi di Registratore Telematico per la trasmissione telematica dei corrispettivi.

In alternativa, tali soggetti possono utilizzare la procedura telematica “documento commerciale online” presente sul portale Fatture e corrispettivi del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Riepilogo degli obblighi del 2021: le sanzioni

La mancata memorizzazione o trasmissione, o l’inoltro di dati incompleti o non rispondenti al vero, comportano l’applicazione delle sanzioni al 100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato, con un minimo di 500 euro.

Le sanzioni sono escluse:

  • fino al 31 dicembre 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro,
  • fino al 31 dicembre 2020 per gli altri;

se l’operatore ha inviato i dati entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Registratore telematico: mancata memorizzazione/trasmissione

In caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione con dati incompleti o non veritieri, si applicavano le sanzioni previste per la mancata emissione di ricevute e scontrini.

La sanzione era pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato.

In mancanza di omesse annotazioni, la non tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione era punita con sanzione da 250 euro a 2.000 euro.