Il decreto Sostegni ter (decreto-legge n. 4 del 2022) allarga il perimetro applicativo del regime opzionale di imposta sostitutiva per i pensionati esteri che trasferiscono la propria residenza in Italia.

Si tratta di un regime fiscale agevolato, in vigore a partire dal periodo di imposta 2019, a cui possono accedere

  • le persone fisiche non residenti in Italia
  • titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri
  • e che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia ed in particolare nei comuni delle Regioni
    • Sicilia
    • Calabria
    • Sardegna
    • Campania
    • Basilicata
    • Abruzzo
    • Molise

E’ altresì richiesto che i comuni in cui si trasferisce la residenza devono avere popolazione non superiore a 20.000 abitanti o 3.000 abitanti se trattasi di comuni interessati da eventi sismici del 2016.

Regime opzionale pensionati esteri: le novità

Ora il decreto Sostegni ter è intervenuto allargando la platea di beneficiari di tale regime, stabilendo quanto segue:

  • possono godere del regime opzionale anche i pensionati esteri che trasferiscono la residenza nei comuni coinvolti nel terremoto Aquila 6 aprile 2009
  • il limite di 20.000 abitanti è esteso a tutti i comuni interessati dalla disposizione (quindi è eliminato il precedente limite di 3.000 euro per quei comuni colpiti da eventi sismici).

In questo modo, sono inclusi nel regime di favore anche coloro che che trasferiscono residenza i quei comuni prima esclusi, come ad esempio:

  • Camerino, Matelica e Tolentino (Marche)
  • Norcia (che, pur rientrando nell’elenco dei territori colpiti dagli eventi simici del 2016 nel Centro Italia, era fuori per mancanza del requisito demografico, avendo una popolazione inferiore a 3.000 abitanti).

L’imposta sostitutiva e modalità di opzione

Ricordiamo che, il regime agevolato consente ai citati pensionati esteri di poter optare per l’imposta sostitutiva del 7%, sui redditi prodotti fuori dal nostro Paese, in luogo della disciplina IRPEF ordinaria. La durata massima dell’opzione è di 10 anni e:

L’opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è trasferita la residenza.

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