La riduzione Inps ossia lo sconto sui contributi dovuti da chi è nel regime forfettario può essere richiesta entro il prossimo 28 febbraio. Per accedere allo sconto, è sufficiente rispettare i requisiti di accesso del regime forfettario e non presentare una delle cause di esclusione dal predetto regime. Detto ciò, lo sconto sui contribuiti può rivelarsi quale arma a doppio taglio, perchè potrebbe avere impatti negativi sulla pensione.

Partiamo dal presupposto che lo sconto sui contributi, opera sia sulla contribuzione dovuta entro il minimale reddituale, sia su quella dovuta oltre il minimale reddituale.

Nei fatti, potrebbe accadere che l’importo dei contributi complessivamente versato, risulti inferiore all’importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito.

Cosa succede in tali casi? Ci sono impatti negativi in termini di mesi accreditati ai fini pensionistici?

La riduzione INPS per i contribuenti in regime forfettario

Quando parliamo di riduzione Inps riservata ai contribuenti in regime forfettario, facciamo riferimento alle disposizioni di cui al comma 77 della Legge 190/2014, Legge di stabilità 2015.

In particolare, i contribuenti in regime forfettario, possono richiedere all’INPS uno sconto sui contributi previdenziali dovuti sia entro il minimale reddituale che oltre il minimale reddituale. Per il periodo d’imposta 2023, tali riferimenti, minimale e massimale, sono stati fissati dall’INPS con la circolare n°19/2023.

Detto ciò, il citato comma 77 prevede che:

il reddito forfettario determinato ai sensi dei precedenti commi costituisce base imponibile ai sensi dell’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento. Si applica, per l’accredito della contribuzione, la disposizione di cui all’articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Lo sconto opera sia sulla contribuzione dovuta entro il minimale che su quella dovuta oltre il minimale reddituale.

La riduzione Inps per i forfettari. Quale impatto sulla pensione?

Veniamo però alla nota dolente.

Come prevede la norma di cui allo sconto contributivo in parola, ai fini dell’accredito della contribuzione versata, continua ad applicarsi l’art. 2 comma 29 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Articolo in base al quale, il pagamento di un importo pari al contributo calcolato sul minimale di reddito, attribuisce il diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il pagamento.

Da qui, come ben riportato nella circolare n°29/2015,

Conseguentemente, il calcolo del dovuto deriverà dall’applicazione della riduzione (-35%) prevista per legge sul contributo complessivo, riferito sia al minimale di reddito, che all’eventuale parte di reddito eccedente il minimale. Nel caso in cui l’importo complessivamente versato risulti inferiore all’importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, verrà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto versato.

Ciò significa che, ai fini dell’accredito di 12 mesi di contribuzione, dunque, dovrà essere versata una somma pari all’importo del contributo dovuto sul minimale. Ove venga effettuato un versamento corrispondente al contributo calcolato sul minimale ordinario ma inferiore rispetto al dovuto, si procederà al recupero della differenza, nel rispetto del limite del 65%.

Conclusioni

E’ evidente dunque, come lo sconto sui contributi può portare a pesanti conseguenze negative sulla pensione. Se da un lato, la riduzione Inps riservata ai forfettari permette di risparmiare soldi in corso di attività, però dall’altro potrebbe portare ad avere una pensione più bassa o comunque posticipata.

Infine è utile ricordare la scadenza del 28 febbraio, termine entro il quale è possibile richiedere la contribuzione in parola per l’anno 2023.

Da qui, tornano utili le indicazioni di cui alla circolare INPS n° 22 dell’8 febbraio 2022.

Dunque:

  • non dovranno presentare una nuova domanda coloro i quali hanno già beneficiato dello sconto nel 2022, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale per l’anno 2023 e non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso;
  • coloro i quali hanno invece intrapreso nel 2022 una nuova attività d’impresa per la quale intendono beneficiare nel 2023 del regime agevolato, devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2023.

I soggetti, infine, che intraprendono una nuova attività nel 2023, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, in modo da consentire all’INPS, la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.