Oltre a una serie di agevolazioni circa gli adempimenti contabili nonché il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, i contribuenti in regime forfettario,  possono pagare i contributi previdenziali in maniera ridotta. Dunque, facciamo riferimento alla c.d. riduzione contributiva riservata ai contribuenti forfettari. Tale possibilità riguarda coloro i quali sono iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti.

Per far si che si possa applicare la riduzione contributiva forfettari, ossia lo sconto sui contributi, è necessario presentare apposita richiesta all’INPS entro il prossimo 28 febbraio, non oltre, se si vuole beneficiare dello sconto già rispetto al 2023.

Vediamo nello specifico come si deve presentare la richiesta e chi può farlo entro fine mese.

La riduzione dei contributi per artigiani e commercianti in regime forfettario

A prevedere la possibilità di pagare contributi previdenziali ridotti, sia rispetto a quelli dovuti sul minimale reddituale che su quelli dovuti sul reddito oltre il minimale, è il comma 77 della Legge n°190/2014, la norma di riferimento del regime forfettario:

il reddito forfettario determinato ai sensi dei precedenti commi costituisce base imponibile ai sensi dell’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento. Si applica, per l’accredito della contribuzione, la disposizione di cui all’articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Detto ciò, si deva prestare attenzione laddove i versamenti effettuati in applicazione dello sconto, siano inferiori all’importo dei contributi dovuti entro il minimale reddituale. Ebbene, in tali casi, ai fini pensionistici, come da circolare n°35/2016, verrà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto versato. Dunque potrebbero essere anche inferiori a 12. E’ comunque dovuto il contributo di maternità, pari ad € 7,44 annui, da corrispondere alle scadenze previste per la contribuzione in misura fissa (quella entro il minimale per intenderci).

C’è tempo fino al 28 febbraio.
Non serve una nuova domanda per chi già beneficia dello sconto

Per far si che si possa applicare lo sconto in parola, è necessario presentare apposita richiesta all’INPS entro il prossimo 28 febbraio non oltre. Se si vuole beneficiare dello sconto già rispetto al 2023.

In particolare, riprendendo le indicazioni di cui alla circolare INPS n° 22 dell’8 febbraio 2022:

  • non dovranno presentare una nuova domanda coloro i quali hanno già beneficiato dello sconto nel 2022, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale per l’anno 2023 e non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso;
  • coloro i quali  hanno invece intrapreso nel 2022 una nuova attività d’impresa per la quale intendono beneficiare nel 2023 del regime agevolato, devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2023.

I soggetti, infine, che intraprendono una nuova attività nel 2023, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, in modo da consentire all’Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.

A ogni modo, la richiesta può essere presentata tramite il proprio cassetto previdenziale artigiani e commercianti (anche tramite SPID), accedendo alla sezione “domande telematizzate”.