Oltre ad essere agevolati dal punto di fiscale con una tassazione sostitutiva che può essere del 15% o del 5%, i contribuenti in regime forfettario possono godere di un trattamento agevolato anche dal punto di vista della contribuzione Inps. Infatti, artigiani e commercianti, possono richiedere e ottenere uno sconto del 35% sui contributi da versare, sia entro il minimale reddituale che oltre il minimale.

Attenzione, una volta persi i requisiti per beneficiare della riduzione contribuiva e poi successivamente recuperati, è possibile richiederla nuovamente?

La risposta non è così scontata, anzi.

La riduzione contributiva in favore dei forfettari

Lo sconto contributivo per i contribuenti in regime forfettario è previsto dal comma 77 della Legge 190/2014, Legge di bilancio 2015.

Nello specifico, al comma 77, il legislatore ha previsto che:

il reddito forfettario determinato ai sensi dei precedenti commi costituisce base imponibile ai sensi dell’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento. Si applica, per l’accredito della contribuzione, la disposizione di cui all’articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

La riduzione contributiva può essere richiesta tramite una funzionalità del cassetto previdenziale artigiani e commercianti.

Non serve presentare domanda ogni anno, una volta ottenuta l’agevolazione. Fermo restando la conferma del possesso dei requisiti richiesti dalla norma.

Quando decade la riduzione contributiva?

Ci sono precise situazioni al verificarsi delle quali, la riduzione contributiva è persa.Considerato che la stessa è riconosciuta ai soli contribuenti in regime forfettario, è chiaro che la perdita di uno dei requisiti di accesso o il verificarsi di una causa di esclusione dallo stesso regime, comporta di conseguenza la perdita dello sconto contributivo.

Andando più nello specifico, ai sensi del comma 82 della legge sopra citata, la decadenza del regime contributivo agevolato si ha a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno:

  • uno dei requisiti di accesso al regime forfettario (indicati al comma 54 della Legge 190/2014) ovvero
  • si configura una delle cause di esclusione dal regime ( indicate al comma 57).

Con la circolare n° 35/2016 dell’INPS, l’Ente previdenziale ha chiarito che l’uscita dal regime contributivo agevolato, si può verificare in tre ipotesi:

  • venir meno dei requisiti che hanno consentito l’applicazione del beneficio;
  • scelta del contribuente, a prescindere da qualsivoglia motivazione, di abbandonare il regime agevolato;
  • comunicazione all’Istituto da parte dell’Agenzia delle Entrate in ordine al fatto che il contribuente non ha mai aderito al regime fiscale agevolato, oppure non ha mai avuto i requisiti per aderire

Nei primi due casi, il regime ordinario verrà ripristinato dal 1° gennaio dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti o della domanda di uscita.

Invece, laddove si verifica l’ultima casistica, il regime contributivo ordinario verrà imposto retroattivamente, con la stessa decorrenza che era stata fissata per il regime agevolato.

L’eventuale perdita dei requisiti deve essere comunicata all’INPS. Sempre tramite il cassetto previdenziale artigiani e commercianti.

Una volta persi i requisiti per la riduzione contributiva e poi successivamente recuperati, è possibile richiederla nuovamente?

A tale domanda si può rispondere con un rinvio al comma 82 della Legge 190/2014.

Tale comma, al terzo periodo, dispone che:

il passaggio al regime previdenziale ordinario, in ogni caso, determina l’impossibilita’ di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato, anche laddove sussistano le condizioni di cui al comma 54.

Dunque, colui che in precedenza aveva perso i requisiti per accedere al regime forfettario e poi successivamente li “recupera”, non potrà beneficiare nuovamente della riduzione contributiva.