Anche in riferimento all’anno 2022, i contribuenti in regime forfettario possono beneficiare della riduzione sul versamento dei contributi. Sono oggetto di riduzione sia i contributi dovuti entro il minimale reddituale che quelli dovuto oltre il minimale. La richiesta di riduzione contributiva da inviare all’INPS in molti casi non va replicata ogni anno, nel senso che vale la domanda presentata negli anni precedenti. Sempre se permane il rispetto dei requisiti richiesti dalla norma.

La riduzione contributiva per i contribuenti forfettari

Al comma 77 della Legge 190/2014 è previsto che:

Il reddito forfettario determinato ai sensi dei precedenti commi costituisce base imponibile ai sensi dell’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n.

233. Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento. Si applica, per l’accredito della contribuzione, la disposizione di cui all’articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

La possibilità di beneficiare della riduzione contributiva riguarda artigiani e commercianti.

Il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno:

  • uno dei requisiti di accesso al regime forfettario (indicati al comma 54 della Legge 190/2014) ovvero
  • si configura una delle cause di esclusione dal regime ( indicate al comma 57,
  • per volontà del contribuente,
  • ecc.

Quando serve ripresentare la domanda?

Per richiedere l’applicazione della riduzione contributiva, è necessario presentare apposita domanda all’INPS. A tal fine è stata attivata un’apposita funzione accessibile tramite il proprio cassetto previdenziale. Dunque, la richiesta può essere presentata tramite il proprio cassetto previdenziale.

Circa i termini entro i quali comunicare la scelta all’INPS, sulla base delle indicazioni fornite dallo stesso Istituto di previdenza, con la circolare n° 28/E 2020, è possibile affermate che:

  • i soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2021 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale per l’anno 2022, non devono replicare la domanda;
  • coloro che invece hanno intrapreso nel 2021 una nuova attività d’impresa per la quale intendono beneficiare nel 2022 del regime contributivo agevolato, devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2022.

Chi intraprende una nuova attività nel 2022 in regime forfettario e intende beneficiare della riduzione contributiva,  deve comunicare tale volontà con la massima tempestività.

Rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione all’INPS

La spettanza della riduzione contributiva dovrà poi essere indicata anche nel prossimo modello Redditi.

Nello specifico, la riduzione contributiva del 35% riconosciuta ai contribuenti forfettari, deve essere indicata in colonna 7 del rigo RR2 con il codice C (quadro RR):

lavoratore in regime forfettario che aderisce alle agevolazioni previste dall’art. 1 commi 77-84 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per il quale è prevista una riduzione del 35% sulla contribuzione determinata ai sensi dell’art. 1 comma 111 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.