L’Inps, con apposita circolare, la n° 22 dell’8 febbraio, ha comunicato il termine entro il quale deve essere inoltrata all’Inps la richiesta della riduzione contributiva riservata ai contribuenti in regime forfettario. Tali soggetti possono beneficiare di uno sconto del 35% sia sulla contribuzione dovuta entro il minimale reddituale sia su quella dovuta oltre il minimale.

Ecco le scadenze da rispettare.

La riduzione contributiva per i contribuenti in regime forfettario

A prevedere la possibilità di applicare uno sconto alla contribuzione Inps artigiani e commercianti, è il comma 77 della Legge 190/2014, Legge di bilancio 2015:

Il reddito forfettario determinato ai sensi dei precedenti commi costituisce base imponibile ai sensi dell’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n.

233. Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento. Si applica, per l’accredito della contribuzione, la disposizione di cui all’articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Si applicano le regole di accredito contributivo generali.

Attenzione, i soggetti titolari di trattamento pensionistico presso le gestioni Inps e con più di 65 anni di età, che intendono avvalersi del regime contributivo agevolato, non possono contestualmente beneficiare della riduzione contributiva del 50% prevista dall’art. 59, c. 15 L. 449/1997. Riduzione che potrà essere nuovamente accordata nell’ipotesi in cui il contribuente esca dal regime agevolato e con decorrenza dalla data di ripristino del regime ordinario, previa presentazione di nuova domanda.

Inoltre, per i collaboratori familiari di età inferiore ai 21 anni, che prestano attività nell’ambito di imprese che aderiscono al regime agevolato, è preclusa l’applicazione della riduzione contributiva di tre punti percentuali prevista dall’art. 1, c. L.233/1990.

Si veda a tal fine la circolare Inps, n. 29 del 10 febbraio 2015.

Entro quando presentare la richiesta?

L’applicazione dello sconto contributivo passa dalla presentazione di apposita istanza all’Inps.

Nello specifico, la richiesta deve essere presentata tramite il proprio cassetto previdenziale artigiani e commercianti.

A tal fine, l’Inps ha chiarito che lo sconto:

  • si applicherà nel 2022 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2021 che,
  • ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale per l’anno 2022, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso.

Difatti, per tali soggetti non sarà necessario replicare la domanda.

Al contrario, le partite iva che hanno invece intrapreso nel 2021 una nuova attività d’impresa per la quale intendono beneficiare nel 2022 del regime agevolato, devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2022.

I soggetti, infine, che intraprendono una nuova attività nel 2022, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, in modo da consentire all’Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.