I contribuenti in regime forfettario, possono beneficiare di una riduzione contributiva del 35% sia sui contributi dovuti entro il minimale reddituale sia su quelli dovuti sul reddito eccedente il minimale.

Detto ciò, cosa succede se l’importo complessivamente versato a titolo di contribuzione risulti inferiore all’importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito? In tale caso, quanti mesi di contribuzione verranno accreditati?

La riduzione contributiva per i forfettari

I contribuenti in regime forfettario iscritti alla gestione artigiani e commercianti, possono beneficiare di uno sconto sulla contribuzione da versare all’Inps.

Nello specifico, al comma 77 della Legge 190/2014 è previsto che:

Il reddito forfettario determinato ai sensi dei precedenti commi costituisce base imponibile ai sensi dell’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento. Si applica, per l’accredito della contribuzione, la disposizione di cui all’articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Lo sconto contributivo deve essere richiesto all’Inps tramite apposita domanda telematica.

La spettanza della riduzione contributiva dovrà poi essere indicata anche nel modello Redditi.

Il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno:

  • uno dei requisiti di accesso al regime forfettario (indicati al comma 54 della Legge 190/2014) ovvero
  • si configura una delle cause di esclusione dal regime ( indicate al comma 57,
  • per volontà del contribuente,
  • ecc.

L’accredito contributivo per chi applica lo sconto

Cosa succede se l’importo complessivamente versato a titolo di contribuzione risulti inferiore all’importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito? Quanti mesi di contribuzione verranno accreditati?

Nello specifico, sulla base della normativa e delle indicazioni fornite dall’Inps con le circolari n. 29 del 10 febbraio 2015, n. 35 del 19 febbraio 2016,  i applica l’art. 2 c. 29 Legge 335/1999, in base al quale il pagamento di un importo pari al contributo calcolato sul minimale di reddito, attribuisce il diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili, relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il pagamento.

Da qui:

  • il calcolo del dovuto deriverà dall’applicazione della riduzione (-35%) prevista per legge sul contributo complessivo,
  • riferito sia al minimale di reddito, che all’eventuale parte di reddito eccedente il minimale.

Nel caso in cui l’importo complessivamente versato risulti inferiore all’importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, verrà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto versato. Ai fini dell’accredito di 12 mesi di contribuzione, dunque, dovrà essere versata una somma pari all’importo del contributo dovuto sul minimale. Ove venga effettuato un versamento corrispondente al contributo calcolato sul minimale ordinario ma inferiore rispetto al dovuto, si procederà al recupero della differenza, nel rispetto del limite del 65% (Circ. Inps 19 febbraio 2016 n.35).