Lo scorso anno ho aperto la partita iva in regime forfettario e ho richiesto all’INPS l’applicazione della riduzione contributiva del 35%. A tal proposito, in dichiarazione dei redditi, come deve essere indicato l’abbattimento del 35%? E’ necessario specificarlo nel quadro LM dove indico i ricavi 2020?

La riduzione contributiva Inps

Prima di rispondere al quesito su esposto, è opportuno ricordare in cosa consiste la riduzione contributiva prevista per i contribuenti in regime forfettario.

Al comma 77 della Legge 190/2014 è previsto che:

Il reddito forfettario determinato ai sensi dei precedenti commi costituisce base imponibile ai sensi dell’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n.

233. Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento. Si applica, per l’accredito della contribuzione, la disposizione di cui all’articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

La possibilità di beneficiare della riduzione contributiva riguarda artigiani e commercianti.

La richiesta può essere presentata tramite il proprio cassetto previdenziale.

Circa i termini entro i quali comunicare la scelta all’INPS, con la circolare n° 28/E 2020 è stato ribadito che:

  • i soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2020 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale per l’anno 2021, non devono replicare la domanda;
  • coloro che invece intrapreso nel 2020 una nuova attività d’impresa per la quale intendono beneficiare nel 2021 del regime contributivo agevolato, devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2021.

Chi intraprende una nuova attività nel 2021 in regime forfettario e intende beneficiare della riduzione contributiva,  deve comunicare tale volontà con la massima tempestività. Rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione all’INPS.

Una volta persa, la riduzione contribuiva non si recupera.

L’indicazione nel modello Redditi 2021

Anche per i contribuenti in regime forfettario, la determinazione dei contributi da versare avviene nel quadro RR del modello Redditi. I titolari di partita iva non possono presentare il 730.

Per l’anno 2020, oggetto della dichiarazione 2021(circolare 28/e 2020, INPS):

  • il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo previdenziale è di euro 15.953 (reddito minimale);
  •  il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi è di euro 78.965 (reddito imponibile massimo).

Il minimale ed il massimale devono essere rapportati a mesi in caso di attività che non copre l’intero anno. Ciò riguarda sia gli artigiani che i commercianti.

Sulla base dei suddetti minimali e massimali, i contributi da versare sono individuati sulla base delle seguenti percentuali:

  • 24 per cento sul reddito minimale e sui redditi compresi tra euro 15.953 ed euro 47.379;
  • 25 per cento per i redditi superiori ad euro 47.379 fino al massimale di euro 78.965 o fino al massimale di euro 103.055 per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995.

Per i commercianti valgono le seguenti percentuali: 24,09 per cento sul reddito minimale e sui redditi compresi tra euro 15.953 ed euro 47.379; 25,09 per cento per i redditi superiori ad euro 47.379 fino al massimale di euro 78.965 o fino al massimale di euro 103.055 per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995.

Istruzioni di compilazione

Detto ciò, per i contribuenti in regime forfettario, la compilazione del quadro RR avviene sulla base delle seguenti regole:

  • nel rigo RR1 occorre riportare il codice azienda (lo si può rilevare dal proprio cassetto previdenziale),
  • nei righi RR2 e RR3 vanno indicati i dati contributivi del titolare dell’impresa.

Nello specifico tali ultime due righi sono così articolati:

1. le colonne da 1 a 9 sono riservate all’indicazione dei dati relativi alla singola posizione contributiva;
2. le colonne da 10 a 22 sono riservate all’indicazione dei dati relativi ai contributi sul reddito minimale;
3. le colonne da 23 a 36 sono riservate all’indicazione dei dati relativi ai contributi sul reddito che eccede il minimale.

Dettò ciò, in merito al suo quesito, la riduzione contributiva del 35% riconosciuta ai contribuenti forfettari deve essere indicata in colonna 7 del rigo RR2 con il codice C:

lavoratore in regime forfettario che aderisce alle agevolazioni previste dall’art.

1 commi 77-84 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per il quale è prevista una riduzione del 35% sulla contribuzione determinata ai sensi dell’art. 1 comma 111 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Inoltre, nelle colonne 8 e 9, è necessario indicare rispettivamente l’inizio e la fine del periodo per il quale spetta la riduzione.

Se la riduzione contributiva Inps spetta per l’intero anno, sarà necessario indicare ” da 01 a 12″.

Si ricorda che l’agevolazione contributiva è riconosciuta sia per i contributi entro il minimale che per quelli eccedenti.