Fino allo scorso anno ho beneficiato della riduzione contributiva prevista per i contribuenti in regime forfettario. La riduzione non mi spetta più in quanto sono passato al regime semplificato, in assenza dei requisiti per rimanere nel regime agevolato. In base a quelle che sono le attuali condizioni economiche, presumo che nel prossimo anno avrò di nuovo i requisiti per accedere al regime forfettario.

Una volta rientrato nel regime forfettario, posso nuovamente beneficiare della riduzione contributiva?

La riduzione contributiva per i contribuenti forfettari

La riduzione contributiva da lei citata nel quesito, è regolata dal comma 77 della Legge 190/2014, Legge di bilancio 2015 e successive modifiche.

Nello specifico:

il reddito forfettario determinato ai sensi dei precedenti commi costituisce base imponibile ai sensi dell’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento. Si applica, per l’accredito della contribuzione, la disposizione di cui all’articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Dunque, la riduzione, che riguarda artigiani e commercianti in regime forfettario, permette dei versare i contributi previdenziali, sia entro il minimale che eccedenti il minimale, con una abbattimento del 35%.

La richiesta di riduzione contributiva deve essere presentata tramite il cassetto previdenziale artigiani e commercianti.

Quando cessa il regime contributivo di favore?

Il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno:

  • uno dei requisiti di accesso al regime forfettario (indicati al comma 54 della Legge 190/2014) ovvero
  • si configura una delle cause di esclusione dal regime ( indicate al comma 57).

Con la circolare n° 35/2016 dell’INPS, l’Ente previdenziale ha chiarito che l’uscita dal regime contributivo agevolato, si può verificare in tre ipotesi:

  1. venir meno dei requisiti che hanno consentito l’applicazione del beneficio;
  2. scelta del contribuente, a prescindere da qualsivoglia motivazione, di abbandonare il regime agevolato;
  3. comunicazione all’Istituto da parte dell’Agenzia delle Entrate in ordine al fatto che il contribuente non ha mai aderito al regime fiscale agevolato, oppure non ha mai avuto i requisiti per aderire.

In tale ultimo caso, il regime contributivo ordinario verrà imposto retroattivamente, con la stessa decorrenza che era stata fissata per il regime agevolato. Invece, nei primi due casi, il regime ordinario verrà ripristinato dal 1° gennaio dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti o della domanda di uscita.

Infatti, quando si perdono i requisiti per mantenere la riduzione contributiva (o per scelta del contribuente) deve essere presentata apposita comunicazione all’INPS. La comunicazione può essere effettuata sempre tramite il cassetto previdenziale artigiani e commercianti.

In tale ultima situazione, il regime contributivo ordinario verrà ripristinato dal 1° gennaio dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti o della domanda di uscita.

La risposta al lettore: rientro nel regime forfetario e riduzione contributiva

Fatta tale doverosa ricostruzione, è possibile rispondere al suo quesito sulla base delle indicazioni di cui al comma 82 della Legge 190/2014.

Tale comma, al terzo periodo, dispone che:

il passaggio al regime previdenziale ordinario, in ogni caso, determina l’impossibilita’ di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato, anche laddove sussistano le condizioni di cui al comma 54.

Dunque, anche se il prossimo anno avrà i requisiti per accedere al regime forfettario, non potrà beneficiare nuovamente della riduzione contributiva.

Pertanto, i contributi previdenziali dovranno essere versati nella misura ordinaria fissata anno per anno dall’Inps. Senza alcun abbattimento.