L’autotutela è uno strumento importante che permette al cittadino di effettuare ricorso di multe in autotutela e ottenere velocemente l’annullamento di un atto (un avviso, un verbale, una cartella esattoriale, ecc.) emesso da una pubblica autorità senza dover ricorrere al giudice e, quindi, senza pagare un avvocato e anticipare le spese per la causa.

Quando esercitare il ricorso in autotutela?

Accade di frequente che venga emesso un atto illegittimo e viziato (ad esempio : per errori di calcolo o perché basato su presupposti impositivi asseritamene non corretti) , la legge consente a tutti i cittadini, senza bisogno di difensori, di presentare un ricorso in autotutela direttamente all’ufficio che ha emanato l’atto contestato o, in caso di grave inerzia, a quello gerarchicamente superiore.

Si tratta di una normale richiesta, in carta semplice, che non necessita di formule particolari purché inviata con raccomandata a.r. Con la richiesta di autotutela, il cittadino segnala all’amministrazione l’errore in cui essa è caduta, sollecitandola a riconsiderare la legittimità del proprio atto ed, eventualmente, annullarlo. Questo ricorso si chiama “autotutela” proprio perché rappresenta quel potere/dovere della amministrazione di tutelarsi dai suoi stessi errori e di correggere o annullare gli atti illegittimi, evitando inutili condanne giudiziali.

Cosa fare se non viene accolta un’istanza di autotutela?

La presentazione di una richiesta in autotutela non garantisce l’accoglimento dell’istanza stessa, né sospende i termini del ricorso al giudice contro l’atto viziato. Accade di frequente che l’Ufficio dell’agenzia delle Entrate emetta un provvedimento di diniego in risposta a un’istanza di autotutela presentata dal contribuente per ottenere l’annullamento dell’atto impositivo perché presuntivamente viziato. Allora non resta che impugnare il diniego di autotutela di atti di valore inferiore a 20mila euro. Il diniego di autotutela per l’annullamento di un atto impositivo divenuto definitivo può essere legittimamente impugnato dal contribuente per vizi propri, solo per verificare il corretto esercizio del rifiuto.

Il sindacato del giudice di merito deve limitarsi ad appurare che l’autotutela sia avvenuta in adesione alle nome che ne disciplinano l’esercizio, sicché non gli è consentito sconfinare nella sfera delle autonome valutazioni rimesse alla discrezionalità dell’Amministrazione finanziaria, a cui sola spetta il diritto di annullare o revocare un atto impositivo non più opponibile è quanto emerge dalla sentenza della Cassazione n. 23765 del 20 novembre 2015. Leggi anche: Tari sui mq e non sui vani: ricorso e autotutela per errore nel calcolo