È da poco operativo il cosiddetto bonus trasporti pubblici. Stiamo parlando del contributo economico fino a 60 euro per l’acquisto di abbonamenti istituito con il decreto Aiuti.

In questi giorni, Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato sul proprio sito le risposte alle domande frequenti (Faq), con le quali ha fornito utili chiarimenti in merito al beneficio in argomento e alle questioni più controverse.

In una delle Faq, il Ministero chiarisce, una volta e per tutte, se sia possibile ottenere il bonus trasporti anche se si sta fruendo di altre agevolazioni sul medesimo abbonamento.

Cerchiamo anche noi di fare un po’ di chiarezza.

Bonus trasporti cos’è e a chi spetta

Il bonus trasporti pubblici, istituito con il decreto Aiuti, consiste in un buono pari al 100 per cento e fino ad un massimo di 60 euro della spesa da sostenere per l’acquisto, entro la fine dell’anno, di un abbonamento al traporto pubblico (annuale o mensile). In particolare, la norma parla di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale, interregionale e ferroviario nazionale.

Non tutti potranno farne richiesta, ma è stata prevista una soglia reddituale. Il contributo, sostanzialmente, spetta ai soggetti (lavoratori e studenti) con un reddito 2021 inferiore a 35 mila euro. Il buono è personale e non cedibile.

Ma è possibile fruire anche di altre agevolazioni sul medesimo abbonamento?

Posso richiedere il contributo anche se ho un’agevolazione sull’abbonamento?

In una delle risposte alle domande frequenti (Faq) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stato chiarito, una volta e per tutte, che “il bonus trasporti rilasciato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è cumulabile con altre agevolazioni tariffarie”.

Del resto, tale risposta si poteva anche intuire dal testo del relativo decreto attuativo. Nel decreto, in particolare, si parla della possibilità di poter continuare a richiedere l’ordinaria detrazione del 19 per cento delle spese per l’acquisto di abbonamenti ai mezzi di trasporto nel limite massimo di 250 euro.

Ad ogni modo, il decreto ha anche chiarito che quest’ultimo sconto spetta soltanto “sulla spesa ulteriore, rispetto all’ammontare del buono stesso”. In altre parole, la detrazione non si può calcolare sul prezzo totale dell’abbonamento.