Il maxi-emendamento n. 1.900, approvato dal Senato il 6 ottobre 2020 e che sostituisce interamente il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 104 del 2020 (c.d. decreto Agosto”), riapre i termini di presentazione delle domande per il contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del decreto Rilancio.

La riapertura, tuttavia, non è per tutti, ma solo per una determinata categoria di contribuenti. Vediamo quali.

Contributo fondo perduto decreto Rilancio: requisiti

Per l’accesso al contributo a fondo perduto di cui al decreto Rilancio, era necessario presentare domanda entro il 13 agosto 2020 (o 24 agosto per gli eredi).

Per aver diritto al beneficio, è richiesto il rispetto di determinati requisiti. Nel dettaglio, c’è necessità di una condizione principale valevole per tutti i richiedenti, ossia:

  • aver conseguito dall’esercizio dell’attività, nell’anno 2019, un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro.

Oltre tale condizione, è richiesto il rispetto di almeno uno dei seguenti tre requisiti:

  • ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019;
  • inizio dell’attività a partire dal 1° gennaio 2019
  • domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus). L’elenco di tali Comuni è riportato in appendice alle istruzioni del modello dell’istanza.

Riapertura termini contributo a fondo perduto: chi può fare domanda ed entro quando?

Come detto il termine ultimo per la richiesta del contributo a fono perduto era fissato al 13 agosto 2020 (o 24 agosto in caso di domanda presentata dagli eredi).

Ora in fase di conversione in legge del decreto Agosto, il legislatore ha deciso di riaprire i termini ma lo fa solo in favore dei soggetti aventi domicilio fiscale o sede operativa in comuni colpiti da eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19

Deve trattarsi, tuttavia, di comuni classificati totalmente montani (come da elenco di cui alla Circolare del Ministero dell’Economia e Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 ovvero dall’elenco predisposto dall’Istat) e non inseriti nella lista dei Comuni colpiti da eventi calamitosi presenti in appendice alle istruzioni del modello di domanda.

In merito ai nuovi termini di presentazione della domanda, occorrerà attendere il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che dovrà essere emanato entro 15 giorni dalla definitiva conversione in legge del decreto Agosto (bisogna, dunque, attendere anche l’approvazione della Camera dopo quella del Senato).

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