Se dopo aver percepito il contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del decreto Rilancio, dovesse venir fuori, a seguito di successive precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, che il contribuente non aveva diritto a percepirlo, occorrerà comunque restituirlo comprensivo di sanzioni ed interessi?

Per rispondere a questa domanda, in sede di premessa vogliamo ricordare che il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di rinuncia, può regolarizzare l’indebita percezione restituendo spontaneamente il contributo stesso e gli interessi, versando le relative sanzioni (dal 100% al 200%) mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art.

13 D. Lgs. n. 472 del 1997.

Le regole per la restituzione del contributo a fondo perduto

Già, in precedenza, la stessa Agenzia delle Entrate, aveva chiarito che nel caso in cui, dopo aver presentato richiesta di contributo a fondo perduto, il soggetto richiedente dovesse accorgersi di non aver diritto al beneficio, questi potrà spontaneamente rinunciarvi e provvedere alla restituzione.

Egli non subirà sanzioni laddove la rinuncia sia presentata prima che il contributo gli venga accreditato sul conto corrente bancario o postale indicato. Inoltre le sanzioni non scatteranno nemmeno nel caso in cui la rinuncia presentata riporti una data di protocollazione anteriore alla data di accreditamento del contributo (Circolare n. 22/E del 2020).

Restituzione contributo a fondo perduto: l’altro caso in cui non scattano le sanzioni

Ai predetti chiarimenti, ora si aggiunge la precisazione contenuta nella Risposta n. 427/E 2020 dove è detto che laddove il beneficiario del contributo viene a conoscenza, solo dopo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, di avere avuto un comportamento non coerente, e nel frattempo ha percepito il contributo, questi potrà restituirlo senza versare sanzione ma solo interessi.

Ricordiamo infine che per la restituzione del contributo sono stati stabiliti, con la Risoluzione n. 37/E del 26 giugno 2020, i seguenti codici tributo:

  • 8077 (Capitale);
  • 8078 (Interessi);
  • 8079 (Sanzione).

La restituzione deve avvenire mediante il Modello F24 ELIDE (Elementi identificativi).

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