Il superbonus 110% può essere utilizzato in dichiarazione in 5 quote annuali di pari importo. In alternativa,  il contribuente può optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. Potrebbe accadere che colui al quale spetta la detrazione opti per la sua cessione e successivamente valuti, su proposta,  la possibilità di riacquisto della stessa ad un valore nominale inferiore.

 

Anche se l’Agenzia delle entrate non si è ancora espressa su tale possibilità, noi di Investire oggi riteniamo che non vi siano ostacoli al riacquisto del credito d’imposta.

Il superbonus 110%

L’art.119 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio, ha previsto una detrazione del 110% per i lavori di risparmio energetico e di riduzione del rischio sismico.

 

In particolare, sono agevolate le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

 

La detrazione può essere inserita in dichiarazione in 5 quote annuali di pari importo.

 

Nella legge di bilancio 2021 tale termine potrebbe essere prorogato al 2023.

 

Ad ogni modo,  possono beneficare delle detrazioni al 110%: i condomìni, le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni nonché gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati.

 

Inoltre,  sono ammesse:

 

  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa,
  • gli enti del Terzo settore, nonché
  • le associazioni e dalle società sportive dilettantistiche per determinate tipologie di intervento.

 

Non sono agevolati al 110% immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli ovvero palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

 

Sono invece ammesse le secondo case e le villette a schiera.

Superbonus 110%: sconto o cessione

Anziché beneficiare della della detrazione, il contribuente ha la possibilità di cedere la detrazione o, con il consenso del fornitore, richiedere lo sconto in fattura.

 

In pratica, in alternativa alla detrazione, il contribuente può optare:

  1. per un contributo, sotto forma di sconto praticato dal fornitore dei lavori;
  2. per la cessione di un credito d’imposta pari alla detrazione, con facolta’ di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

A colui che applica lo sconto o accetta la cessione del credito, viene riconosciuto un credito d’imposta da utilizzare in F24 per pagare imposte e contributi. In alternativa può cedere ulteriormente il credito ceduto. Anche a banche e ad altri intermediari finanziari.

 

Infatti, la cessione può essere disposta in favore:

 

  • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
  • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);
  • di istituti di credito e intermediari finanziari.

Utilizzo del credito d’imposta

I cessionari utilizzano i crediti d’imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione.

 

Difatti, il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione (5 quote annuali).

 

Tale indicazione è stata ribadita dall’Agenzia delle entrate, nella circolare n°24/e 2020.

 

Inoltre, con il provvedimento  dell’Agenzia delle entrate datato 8 Agosto 2020, l’Agenzia delle entrate, ha fissato le  modalità di esercizio dell’opzione per lo sconto o la cessione.  Opzione da effettuarsi in via telematica anche avvalendosi di  commercialisti, ragionieri, periti commerciali ecc.

 

Ancora, l’opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori.  Con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus 110% , non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30 per cento dell’intervento medesimo.

Sconto o cessione superbonus 110%: il privato e il riacquisto successivo

Può accadere che il proprietario o il locatario dell’immobile oggetto di lavori, dopo aver ceduto il credito da superbonus 110%  valuti la possibilità di riacquistarlo.

Magari ad un valore nominale più basso rispetto a quello effettivo.

 

Ad esempio, ipotizziamo che effettuo dei lavori che rientrano nel 110% e per i quali mi spetta una detrazione di 30.000 euro; successivamente, magari l’anno dopo, mi viene proposto di riacquistare il credito a 20.000. Il riacquisto potrebbe essere giustificato dal fatto che avendo un’impresa, potrebbe essere utile riprendermi il credito ad un valore nominale inferiore. Per poi utilizzarlo per pagare imposte e contributi.

 

Seppure l’Agenzia delle entrate non abbia chiarito tale aspetto (riacquisto del credito), noi di Investire oggi riteniamo che non vi sono ostacoli al “riacquisto” del credito d’imposta da parte dell’avente diritto originario. Anche ad un valore nominale inferiore rispetto al credito d’imposta residuo.

 

In tale ultimo caso,  per l’impresa cessionaria si genera una sopravvenienza attiva; ai sensi dell’articolo 88 del DPR 917/86 (TUIR), la sopravvenienza attiva, pari alla differenza tra valore nominale e costo di acquisto del credito concorrerà, alla formazione del reddito imponibile nell’esercizio in cui il credito è acquisito.

 

L’operazione dovrà essere contabilizzata nel momento in cui la cessione del credito è perfezionata nel cassetto fiscale dell’impresa.

 

Tali indicazioni operative rinvenibili nella risposta, Agenzia delle entrate n° 105/2020. Documento di prassi emanato in riferimento alla cessione dell’eco bonus “ordinario”.

 

Dunque, è ammesso il riacquisto del superbonus 110%.