La multa è nulla se manca la revisione auto, ma solo in casi specifici, lo ha stabilito la recente pronuncia di Mantova. Con parere n. 330/A/6822/16/127/9 del 05/10/2016 il Ministero dell’Interno ha chiarito che le infrazioni per copertura assicurativa e revisione auto, rilevate con apparecchiature non omologate, non sono valide. Inoltre ha specificato che le apparecchiature non omologate possono essere usate come supporto dagli agenti del controllo stradale.

Multa e controlli su strada

I controlli su strada dovranno essere effettuati da una pattuglia di agenti del controllo stradale, anche con l’ausilio di strumentazione non omologata, inoltre gli agenti dovranno procedere immediatamente alla contestazione dell’infrazione.

Qualora la contestazione non sia immediata, dovranno indicare i motivi nel dettaglio nella notifica del verbale.

Il caso

La recente pronuncia della prefettura di Mantova del 2 maggio 2017, nasce dalla contestazione di un’infrazione ex art. 80, in ricorso davanti alla Prefettura. Nel ricorso il conducente dell’auto senza revisione, adduceva tra le tante motivazioni anche la sua buona fede. La multa non era stata contestata immediatamente.

Il conducente aveva documentato la sua spontanea volontà ad effettuare regolare revisione del veicolo e non perché a conoscenza della multa della revisione dell’auto.

Il Ministero ha accolto le doglianze dell’automobilista in mancanza dei motivi che avevano reso impossibile l’immediata contestazione.  Questa mancanza ha reso la multa nulla.

Multa nulla in quali casi?

Le multe incomplete possono essere contestate e annullate. Una recente sentenza della Cassazione n. 26441/16 del 20 dicembre 2016, ha annullato una multa per eccesso di velocità rilevato con Autovelox, perchè mancante degli estremi dell’ordinanza del Prefetto che ha autorizzato l’istallazione del’autovelox sulla strada extra-urbana, senza la postasione della pattuglia della polizia.

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La multa è nulla, quando gli strumenti di controllo elettronico della velocità: Tutor, Autovelox, Photored, Provida, Vergilius e Scout Speed  non vengono tarati periodicamente per evitare disfunzioni conseguenti al continuo uso e spostamento.

Il cittadino ha il diritto di chiedere, dopo aver ricevuto la multa, la certificazione del ceckup periodico effettuato sui sistemi elettronici, l’amministrazione è tenuta ad esibire l’originale o una copia autentica del verbale di taratura e rispondendo nei termini di legge all’istanza di accesso agli atti amministrativi, prima ancora che scada il termine per proporre ricorso al giudice di pace.

E’ quanto ha stabilito la sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015 e successive sentenze, che ha dichiarato illegittimo il codice della strada nella parte in cui non obbliga le autorità a sottoporre a taratura periodica autovelox, tutor, Provida e tutti gli altri strumenti di controllo automatico della velocità.

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