Massima attenzione alla reversibilità coppie di fatto senza figli. In quanto, per la pensione, l’unione civile deve essere formalizzata. Ecco come. Al fine di non correre rischi legati proprio al mancato riconoscimento della pensione di reversibilità. A favore del partner superstite.

Nel dettaglio, la reversibilità coppie di fatto senza figli è a rischio. Anzi, non viene proprio riconosciuta. Se l’unione non viene formalizzata attraverso la registrazione in Comune. A sancirlo, infatti, è una recentissima ordinanza. Da parte della Corte di Cassazione.

Precisamente, l’ordinanza numero 8241. Riportante la data del 14 marzo del 2022.

Reversibilità coppie di fatto senza figli, attenzione. L’unione civile deve essere formalizzata. Ecco come

In particolare, sulla reversibilità coppie di fatto senza figli, l’ordinanza della Cassazione fa seguito al ricorso presentato da una donna. Una persona richiedente proprio il trattamento pensionistico di reversibilità.

A seguito della scomparsa della partner. Ma senza aver formalizzato l’unione. Il che significa che il trattamento non spetta. Semplicemente perché, magari anche per decenni, c’è stata una relazione stabile. Nonché equivalente a quella del coniuge. Così come è riportato in questo articolo.

Ecco perché sul pronunciamento della Corte di Cassazione non c’è discriminazione

Inoltre, sulla reversibilità coppie di fatto senza figli non c’è discriminazione. Proprio sul pronunciamento della Corte di Cassazione. E questo, in particolare, in base al cosiddetto principio di irretroattività. Con la conseguenza che, prima dell’entrata in vigore della legge sulle unioni civili, prima del 2016, la pensione di reversibilità non può essere riconosciuta. Ovverosia, in generale, niente reversibilità coppie di fatto senza figli. In assenza di un’unione civile che sia stata formalizzata regolarmente.

Ricordiamo che, ai sensi di legge, l’unione civile è una formazione sociale. Nella fattispecie, costituita da due persone che, maggiorenni, hanno lo stesso sesso. Con il perfezionamento dell’unione che avviene in presenza di due testimoni.

Nonché di fronte ad un ufficiale di stato civile.