La pensione di reversibilità spetta anche in favore del coniuge separato per colpa o con addebito della separazione con sentenza passata in giudicato senza diritto agli alimenti. Tale apertura è stata messa nera su bianco dall’Inps nella circolare n° 19/2022. In tal modo, l’Istituto di previdenza si è finalmente allineato a quelli che erano le pronunce giurisprudenziali in merito.

Qual è il destino delle pensioni già liquidate a soggetti diversi dal coniuge superstite separato che invece avrebbe diritto alla pensione visto il nuovo orientamento Inps?

Ebbene, tale aspetto è stato affrontato nella suddetta circolare.

Ecco quali sono i rimedi analizzati dall’Istituto di previdenza.

La reversibilità anche per chi ha l’addebito di separazione

Il coniuge separato – anche se con addebito o per colpa senza diritto agli alimenti – è equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite, in favore del quale opera la presunzione della vivenza a carico del dante causa al momento della morte di quest’ultimo, e pertanto ha diritto alla pensione ai superstiti.

Questo perchè la Corte di Cassazione riprendendo la sentenza della Corte Costituzionale n. 286 del 1987, afferma il principio secondo cui non sussiste alcuna differenza di trattamento per il coniuge separato in ragione del titolo della separazione.

Dunque, nella circolare 22 è messo nero su bianco che:

nel caso di separazione, con o senza addebito, trova applicazione l’articolo 22 della legge n. 903 del 1965 che, con riferimento al coniuge superstite, non richiede, quale requisito per ottenere la pensione di reversibilità o indiretta, la vivenza a carico del dante causa al momento della morte di quest’ultimo, ma unicamente l’esistenza del rapporto coniugale con il coniuge defunto pensionato o assicurato.

Secondo tale consolidato orientamento, il coniuge separato con addebito e senza assegno alimentare ha, pertanto, diritto alla pensione ai superstiti in qualità di coniuge superstite (cfr. Cass. n. 2606 del 2018 e n. 7464 del 2019).

La nuova posizione dell’Inps ha effetti anche sui contenziosi in corso.

Cosa succede per le pensioni già liquidate?

Per le pensioni già liquidate a soggetti diversi dal coniuge superstite separato, che invece ha diritto alla pensione, visto il nuovo orientamento Inps, vale quanto segue.

Nelle ipotesi in cui la pensione ai superstiti sia stata liquidata in favore di un’altra categoria di superstiti il cui diritto risulti concorrente (ad esempio i figli) ovvero incompatibile (ad esempio, fratelli, sorelle, genitori) con quello del coniuge superstite separato, il riconoscimento del diritto alla pensione in favore di quest’ultimo comporta la ricostituzione o la revoca della pensione già liquidata, con effetto dalla decorrenza originaria.

In tali casi, afferma l’Inps,  non si procederà al recupero delle somme corrisposte, in applicazione dei criteri generali in materia di indebiti previsti dalla determinazione presidenziale n. 123 del 26 luglio 2017 richiamati dalla circolare n. 47 del 2018.