Nella circolare n°19/2022, l’Inps, allineandosi finalmente alle ultime pronunce della giurisprudenza di Corte, ha messo nero su bianco che  la pensione di reversibilità spetta anche  al coniuge separato – anche se con addebito o per colpa senza diritto agli alimenti.

In considerazione di tale nuova posizione assunta dall’istituto di previdenza, cosa succederà per i contenziosi in essere?

Ecco quali sarà il destino dei giudizi in corso.

La pensione di reversibilità anche per i coniugi con addebito di separazione

Nella circolare n°19/2022, l’Inps ha chiarito quanto segue, in contrapposizione ai suoi precedenti orientamenti:

nel caso di separazione, con o senza addebito, trova applicazione l’articolo 22 della legge n.

903 del 1965 che, con riferimento al coniuge superstite, non richiede, quale requisito per ottenere la pensione di reversibilità o indiretta, la vivenza a carico del dante causa al momento della morte di quest’ultimo, ma unicamente l’esistenza del rapporto coniugale con il coniuge defunto pensionato o assicurato.

Secondo tale consolidato orientamento, il coniuge separato con addebito e senza assegno alimentare ha, pertanto, diritto alla pensione ai superstiti in qualità di coniuge superstite (cfr. Cass. n. 2606 del 2018 e n. 7464 del 2019).

Cosa succede ai contenzioni in corso?

In virtù dei precedenti orientamenti dell’Inps, in contrasto con la giurisprudenza erano sorti diversi contenzioni aventi ad oggetto proprio il mancato riconoscimento della pensione di reversibilità per i coniugi con addebito di separazione.

Da qui, nella suddetta circolare, l’Inps ha fornito le indicazioni sulle possibili evoluzioni dei giudizi in essere.

Nello specifico, è stato chiarito quanto segue, a seconda della fase del giudizio:

  • nelle ipotesi di giudizi in corso, in primo grado o in appello, aventi ad oggetto la materia in esame, le Strutture territoriali dovranno accogliere e liquidare le relative istanze di parte nei limiti della prescrizione quinquennale da calcolarsi a ritroso dalla data della domanda iniziale.
  • on riguardo ai ricorsi amministrativi pendenti sulla materia in oggetto e per i quali è in corso l’istruttoria, le Strutture territoriali dovranno verificare, alla luce delle indicazioni fornite al precedente paragrafo 3, se sia possibile modificare il provvedimento di diniego impugnato. In tal caso provvederanno alla liquidazione in autotutela del trattamento pensionistico ai superstiti e definiranno il ricorso in via amministrativa per cessata materia del contendere, qualora il provvedimento adottato risulti pienamente satisfattivo della pretesa avanzata con il ricorso;
  • ricorsi, che risultano già inoltrati al competente Comitato e non ancora inseriti nel rispettivo ordine del giorno, saranno restituiti alle Strutture territoriali al fine di consentire le verifiche di cui al capoverso precedente.

Con riguardo, infine, ai ricorsi già inseriti nell’ordine del giorno del competente Comitato, le Strutture territoriali dovranno comunicare se sia stato emesso o meno in autotutela un provvedimento di liquidazione del trattamento ai superstiti, in modo che il Comitato possa prendere atto dell’eventuale cessazione della materia del contendere.