La malattia di un familiare in alcuni casi può spingere il dipendente a dover prendere un permesso a lavoro. Ma se invece si è già in assenza per malattia come comportarsi? Si devono comunque rispettare le fasce orarie di reperibilità oppure si è autorizzati ad uscire di casa per andare a trovare la mamma malata? Ci siamo già occupati dei diritti dei genitori con i figli a casa con l’influenza ad esempio. Oggi vediamo proprio quando le condizioni di una mamma malata giustificano l’esenzione del lavoratore in malattia dalla reperibilità alla visita fiscale.

Ci scrive Chiara da Roma: “Sono stata 4 giorni a casa in malattia per problemi di emicrania molto forte.

Nel frattempo però, al mio secondo giorno di malattia, mia madre è caduta vittima dell’influenza. Mi chiedevo se per assisterla sarei stata esonerata dall’obbligo di reperibilità alla visita fiscale. Nel frattempo nel dubbio non ho rischiato e per fortuna mio fratello e la moglie si sono organizzati per assisterla ma il dubbio, per eventuali esigenze future, mi resta. Il dipendente che per motivi di assistenza o solidarietà ad un familiare malato non è reperibile alla visita fiscale del medico Inps rischia sanzioni?

Quando la malattia di un familiare è giustificato motivo di assenza alla visita fiscale

Per rispondere alla nostra lettrice in merito a questo argomento riprendiamo una sentenza della Cassazione di otto anni fa ma ancora valida nonostante le nuove regole sulla visita fiscale (numero 5718/2010). I giudici hanno fatto appello all’obbligo di solidarietà e vicinanza familiare che in alcuni casi può esonerare il lavoratore dal rispetto delle fasce orarie di reperibilità. Confermando quindi il giudizio dei giudici di appello, gli ermellini avevano obbligato l’Inps a riconoscere l’indennità di malattia al lavoratore. Nel caso di specie il ricorrente si era difeso spiegando che, a causa del traffico, era rientrato tardi rispetto all’inizio dell’orario di reperibilità, dopo essere stato a trovare la madre ricoverata in un centro specialistico a seguito di un intervento chirurgico (fornendo la relativa documentazione).

Confermando invece il dispositivo del secondo grado del giudizio, i giudici della Cassazione avevano spiegato che “un’esigenza di solidarietà e vicinanza familiare, senz’altro meritevole di tutela nell’ambito dei rapporti etico sociali garantiti e tutelati dalla Costituzione”.