La remissione in bonis è una forma di ravvedimento operoso introdotta con l’articolo 2, comma 1, D.L. n. 16/12.

Si tratta di un istituto che può essere utilizzato da tutti i contribuenti che non hanno effettuato adempimenti necessari per beneficiare di agevolazioni fiscali.

L’obiettivo è quello di evitare che adempimenti formali non eseguiti tempestivamente precludano la possibilità per il contribuente di fruire di alcune agevolazioni fiscali.

Remissione in bonis: che cos’è?

La remissione in bonis è una forma di ravvedimento operoso che consente di inviare comunicazioni e dati all’Agenzia delle Entrate, in caso di mere dimenticanze.

Inoltre, tale istituto consente di esercitare opzioni per l’accesso a regimi fiscali agevolativi anche oltre il termine di scadenza.

Per poter usufruire della remissione in bonis è necessario che la violazione

“non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza”.

Remissione in bonis e ravvedimento operoso: quali sono le differenze?

L’istituto della remissione in bonis è l’istituto circoscritto alle fattispecie in cui la fruizione di agevolazioni fiscali è subordinato all’obbligo di trasmettere una comunicazione preventiva o di assolvere altro adempimento di carattere formale.

La remissione in bonis non prevede la riduzione della sanzione applicata, ma prevede il versamento tramite modello F24 di un importo fisso pari a 250 euro.

Il ravvedimento operoso è lo strumento attraverso il quale il contribuente può rimediare alle violazioni tributarie commesse a seguito di omissioni o errori.

Il ravvedimento consente di regolarizzare il tardivo pagamento dell’imposta di registro relativa alle annualità successive alla prima e l’omessa o la tardiva registrazione del contratto di locazione.

Remissione in bonis: codici tributo modello F24 Elide

La sanzione da versare per avvalersi della remissione in bonis è pari ad un importo fisso di 250 euro, che dovrà essere versato utilizzando il modello F24 elementi identificativi (Elide).

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

  • “8114” denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del d.l. n. 16/2012 – REMISSIONE IN BONIS”;
  • “8115” denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del d.l. n. 16/2012 – REMISSIONE IN BONIS 5 per mille”.

Nella sezione “CONTRIBUENTE” sono indicati nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento.

Nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati nel campo “elementi identificativi”, nessun valore; nel campo “tipo”, la lettera “R”; nel campo “anno di riferimento”, l’anno per cui si effettua il versamento (nella forma “AAAA”) e nel campo “codice”, il codice tributo;