C’è una limitazione alla remissione in bonis nell’ambito della cessione del credito e sconto in fattura nei bonus edilizi. Una limitazione che viene portata a galla da Poste Italiane che evidenza come una lacuna della norma mette fuori gioco molti contribuenti che hanno ad essa ceduto il credito.

Per comprendere dobbiamo andare con un certo ordine.

Innanzitutto, occorre ricordare che entro il 31 marzo 2023 bisognava inviare all’Agenzia Entrate la comunicazione dell’opzione di cessione credito e sconto in fattura per i bonus casa con riferimento alle spese sostenute nel 2022 e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021.

Come mettersi in regola

Per coloro che hanno saltato la scadenza del 31 marzo 2023 è ammessa la remissione in bonis. Quindi, la possibilità di regolarizzare la cosa:

  • inviando la comunicazione entro il 30 novembre 2023 (stessa scadenza del Modello Redditi 2023 per l’anno d’imposta 2022)
  • versando la sanzione di 250 euro, con Modello F24 (codice tributo 8114).

La sanzione della remissione in bonis è per ciascuna comunicazione omessa.

Tutto ciò, può essere fatto purché il contribuente abbia tutti i requisiti per godere della detrazione fiscale oggetto di sconto o cessione del credito. Inoltre, è necessario che questi abbia avuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione e che non devono essere iniziate già attività di controllo in merito alla spettanza del beneficio fiscale.

Remissione in bonis nella cessione del credito, Poste fuori dai giochi

Con riferimento al comportamento concludente che il contribuente deve aver tenuto, ad esempio, può essere prova l’esistenza di un accordo scritto di cessione credito con data antecedente il 31 marzo 2023, ossia la scadenza ordinaria per l’invio della comunicazione.

Il decreto cessioni (decreto-legge n. 11 del 2023), a tal proposito, dice che, limitatamente alla comunicazione aventi ad oggetto le spese del 2022, è possibile fare la remissione in bonis anche in assenza di accordo scritto al 31 marzo 2023.

Ciò, a condizione che il cessionario (chi ha acquistato il credito) sia un soggetto qualificato. Allo stesso tempo la norma indica dettagliatamente chi è un “soggetto qualificato”, individuandolo in uno dei seguenti (Circolare n. 27/E del 2023):

  • banche
  • intermediari finanziari iscritti nell’albo
  • società appartenenti a un gruppo bancario
  • imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.

Poste Italiane, dunque, evidenzia di non essere ricompresa tra tali soggetti qualificati come indicati dalla legge. Di conseguenza, non può applicarsi la norma che prevede la possibilità dell’assenza dell’accordo scritto. In conclusione, per le cessioni di credito a Poste, la remissione è possibile, nel rispetto degli altri requisiti, purché ci sia un accordo scritto stipulato tra il contribuente e poste stessa prima del 31 marzo 2023.

Riassumendo…

  • la comunicazione dell’opzione di cessione credito e sconto in fattura per le spese 2022 e rate residue delle spese 2020 e 2021 era da inviarsi all’Agenzia Entrate entro il 31 marzo 2023
  • chi ha saltato la scadenza può fare la remissione in bonis entro il 30 novembre 2023
  • per la remissione in bonis, tra requisiti è richiesta l’esistenza di un accordo scritto di cessione del credito tra le parti (contribuente e cessionario) con data antecedente il 31 marzo 2023
  • l’accordo scritto non serve se il cessionario è un soggetto qualificato, tra cui il legislatore non menziona Poste Italiane.