Nella Circolare n. 27/E del 2023, l’Agenzia delle Entrate si è soffermata, tra l’altro, sulla sanzione dovuta in caso di remissione in bonis per l’omessa comunicazione all’Agenzia Entrate della comunicazione dell’opzione di cessione credito e sconto in fattura.

Una sanzione di 250 euro che deve essere pagata entro un termine esatto e per ciascuna comunicazione omessa. Inoltre, è spiegato come comportarsi nel caso in cui, pur se in presenza di più comunicazioni omesse, il contribuente abbia versato una sola sanzione.

Come mettersi in regola con la remissione in bonis

Innanzitutto, occorre portare a galla un poi di cose. Bisogna ricordare che, entro il 31 marzo 2023 (termine così prorogato rispetto al 16 marzo 2023) era necessario inviare all’Agenzia Entrate la comunicazione dell’opzione di cessione credito e sconto in fattura per i bonus casa con riferimento:

  • alle spese sostenute nel 2022
  • ovvero per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021.

Laddove si fosse saltata la scadenza, è ammessa la possibilità di fare la remissione in bonis. Quindi, la chance di mettersi in regola:

  • inviando la comunicazione entro il 30 novembre 2023
  • e versare entro lo stesso termine del 30 novembre 2023 la sanzione di 250 euro, con il codice tributo 8114 (Risoluzione n. 58/E dell’11 ottobre 2022).

La regolarizzazione dell’omissione però, oltre ai due citati adempimenti, richiede anche che siano rispettate altre condizioni. In primis è necessario che il contribuente abbia tutti i requisiti per godere della detrazione fiscale oggetto di sconto o cessione del credito.

Il contribuente deve anche aver avuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione. Ad esempio è stato firmato un accordo scritto di cessione credito con data antecedente la scadenza ordinaria della comunicazione (vale a dire prima del 31 marzo 2023). Con riferimento alle spese del 2022, non serve l’accordo se il cessionario è un soggetto qualificato (ad esempio una banca).

Infine, è indispensabile che non siano iniziate già attività di controllo in merito alla spettanza del beneficio fiscale.

Cessione credito, una sanzione per ogni comunicazione omessa

Con riferimento alla sanzione di 250 euro dovuta per la remissione in bonus, nella Circolare n. 27/E del 2023, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale sanzione è dovuta per ciascuna comunicazione di cessione del credito o sconto in fattura omessa e che si intende sanare.

Esempio

Nel 2022 il contribuente ha fatto spese ammesse al bonus barriere architettoniche 75% optando per la cessione del credito ed ha fatto anche spese ammesse al bonus ristrutturazione 50% optando anche in questo caso per la cessione del credito.

Questi ha omesso di inviare, entro il 31 marzo 2023, sia la comunicazione di cessione per il bonus barriere sia quella per il bonus ristrutturazione. In tale ipotesi, il contribuente se vuole fare la remissione, deve inviare entrambe le comunicazioni entro il 30 novembre 2023 e versare entro lo stesso termine una sanzione complessiva di 500 euro (ossia 250 euro per ciascuna comunicazione).

Nella stessa circolare è anche detto che laddove il contribuente abbia, ad esempio, inviato entrambe le comunicazioni dopo il 31 marzo 2023 e prima del 30 novembre 2023 versando una sola sanzione, può perfezionare la remissione in bonis versando gli altri 250 euro purché tale versamento sia fatto, comunque, entro il 30 novembre 2023.

Riassumendo…

  • la remissione in bonis è ammessa anche a coloro che, entro il 31 marzo 2023, non hanno inviato la comunicazione di cessione credito e sconto in fattura con riferimento alle spese 2022 ed alla rate residue delle spese 2020 e 2021
  • per mettersi in regola è necessario inviare la comunicazione entro il 30 novembre 2023 e versare entro la stessa data del 30 novembre 2023 la sanzione di 250 euro (codice tributo 8114)
  • la sanzione è per ogni comunicazione da regolarizzare.