Con decreto contro le frodi fiscali nel campo dei bonus casa per lavori edili (decreto – legge n. 157 del 2021), recepito, con alcune modifiche, nella legge di bilancio 2022, sono cambiate le regole per la cessione del credito e sconto in fattura.

In sintesi, è stato esteso il perimetro applicativo dell’obbligo di acquisire il visto di conformità e l’asseverazione sulla congruità prezzi.

Le regole attuali per il bonus 110

Premesso che il decreto in commento è entrato in vigore il 12 novembre 2021, nella versione recepita nella manovra di bilancio 2022, è stabilito obbligo di acquisire il visto di conformità nel campo del bonus 110% anche laddove questo venga utilizzato nella forma delle detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi.

Il visto, invece, non serve se la dichiarazione sia presentata nella forma della precompilata direttamente dal contribuente. Inoltre non serve nemmeno se la dichiarazione è presentata tramite sostituto d’imposta.

Prima delle modifiche, invece, il visto in ambito bonus 110%, serviva solo in caso di opzione per sconto o cessione e non, quindi, anche laddove si utilizzasse il beneficio nella forma della detrazione fiscale.

Nulla è cambiato in merito all’obbligo di asseverazione. In ambito superbonus è necessario da sempre acquisire l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato laddove trattasi di lavori di riqualificazione energetica o di interventi antisismici. Tale adempimento si rende necessario sia se il bonus è utilizzato come cessione o sconto sia laddove utilizzato nella forma della detrazione fiscale.

Cessione del credito e sconto in fattura: la strada si complica per altri bonus casa

Regole più severe anche per gli altri bonus casa diversi dal 110% (quindi, bonus ristrutturazione, ecobonus ordinario, bonus facciate, ecc.).

Previsto, rispetto al passato, infatti obbligo di visto di conformità e asseverazione sulla congruità delle spese laddove si opti, in luogo della detrazione fiscale, per la cessione del credito e sconto in fattura.

Tuttavia, non serviranno visto e asseverazione se trattasi di interventi in edilizia libera e interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro.

Si sottraggono a questa regola i lavori ammessi al bonus facciata.

In altri termini, per bonus casa diversi dal 110%, le regole attuali sono le seguenti:

  • se si utilizza il beneficio come detrazione fiscale, NON servono né visto né asseverazione
  • laddove si tratti di bonus facciata e si opta per sconto o cessione, servono sia visto sia asseverazione e ciò a prescindere da se trattasi di lavori in edilizia libera o di lavori di importo inferiore o superiore a 10.000 euro
  • se trattasi di bonus diversi dal bonus facciata e si opta per sconto o cessione NON servono né visto né asseverazione laddove sono lavori in edilizia libera o lavori di importo non superiore a 10.000 euro (servono, invece visto e asseverazione se NON sono lavori in edilizia libera o sono lavori di importo superiore a 10.000 euro).

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