I compensi percepiti dopo la chiusura della partita IVA da parte di chi agiva in regime di vantaggio o in regime forfetario si qualificano come “redditi diversi” e come tali devono essere dichiarati al rigo RL15 del Modello Redditi.

Così l’Agenzia delle Entrate si esprime verso un contribuente nella Risposta n. 299 del 2 settembre 2020. Nel dettaglio il soggetto che ha presentato richiesta di chiarimenti all’Agenzia delle Entrate faceva presente che fino all’anno d’imposta 2017 svolgeva attività con partita IVA in regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile (ex minimi) e di aver chiuso tale patita IVA alla fine di quell’anno stesso.

Tuttavia, aveva ancora da incassare dei compensi. Questi ultimi sono stati incassati nel 2019, quindi, quando non era più attiva la partita IVA.

È stato, pertanto, chiesto all’Amministrazione finanziaria come indicare ora questi compensi nel Modello Redditi/2020 (anno d’imposta 2019) che sarà presentato entro il prossimo 30 novembre.

La determinazione del reddito nel regime di vantaggio e forfetario

Chi agisce in regime di vantaggio (ex minimi) determina il reddito dell’attività da assoggettare a tassazione applicando il metodo analitico ed il principio di cassa,redditi diversi ossia come differenza tra i ricavi/compensi “incassati” nell’anno e le spese “sostenute” nello stesso anno.

Chi, invece, agisce in regime forfetario determina il reddito da tassare, applicando ai ricavi/compensi “incassati” nell’anno (principio di cassa) un coefficiente (c.d. di redditività) che varia a seconda del codice ATECO dell’attività esercitata. Il contribuente forfetario a differenza di quello che opera in regime di vantaggio, non deduce (cioè non sottrae) dai ricavi/compensi percepiti i costi inerenti all’attività (affitto, utenze, ecc.). Questi può dedurre solo i contributi previdenziali assolti per obblighi di legge (contributi INPS, ecc.) e non, invece, quelli volontari (ad esempio i riscatti contributivi).

Dunque, per entrambi i regimi il reddito da tassare è calcolato con il principio di cassa.

Tuttavia, mentre chi agisce in regime di vantaggio applica il metodo analitico (differenza tra ricavi/compensi e costi) il secondo regime prevede un metodo “forfetario”.

Sono redditi diversi quelli percepiti dopo la chiusura della partita IVA

Potrebbe capitare che un soggetto decida di chiudere la partita IVA nonostante abbia ancora dei compensi da incassare. Al riguardo, nel caso in cui si tratti di regime di vantaggio, l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 17/E del 2012, aveva chiarito che il contribuente può determinare il reddito dell’attività da tassare nell’anno in cui la partita IVA è chiusa, considerando anche i compensi/ricavi ancora da incassare.

Stessa cosa è stata detta per chi agisce in regime forfetario (Circolare n. 10/E del 2016). In questo modo, tali compensi vengono fatti rientrare nel reddito dell’attività e come tali tassati.

Laddove, invece, questa scelta non fosse stata fatta, allora, i compensi percepiti dopo la chiusura della partita IVA sono da considerare redditi diversi e come tali devono essere dichiarati nel Modello Redditi.

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