Fino allo scorso dicembre ho lavorato all’estero come lavoratore dipendente. Il contratto di lavoro prevedeva una retribuzione lorda di circa 45.000 euro. Operavo nel settore del Gaming come esperto marketing. Da gennaio ho fatto rientro in Italia dove risiederò in maniera permanente.

Detto ciò, a breve ho intenzione di aprire la partita Iva e svolgere la professione di consulente marketing on line.

Posso accedere al regime forfettario? Il fatto di avere percepito un reddito annuo superiore alla soglia di 35.000 euro potrebbe essere da ostacolo?

Il regime forfettario

La Legge 190/2014 al comma 54 fissa i requisiti da rispettare per accedere al regime forfettario.

In particolare, possono accedere al regime forfettario i titolari di partita Iva che:

  • hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000;
  • hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio per lavoratori dipendenti e per i collaboratori.

Per il 1° anno di regime forfetario si considerano i potenziali ricavi.

Tali requisiti di accesso devono essere rispettati anche ai fini della permanenza nel regime.

Oltre ai requisisti d’accesso è necessario non rientrare nella cause di esclusione di cui al comma 57.

Le cause di esclusione dal forfettario

Il comma 57 della Legge 190/2014 individua le cause di esclusione dal regime forfettario.

Nello specifico, non possono accedere al forfettario:

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato;
  • i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente;
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro.

La risposta al lettore

In base alla ricostruzione fatta finora, sembra che nel suo caso sia integrata la causa di esclusione relativa alla percezione di redditi da lavoro dipendente superiore a 30.000 euro.

Infatti tale soglia deve essere verificata anche in relazione ai rapporti di lavoro che si svolgono all’estero. In base a quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n° 81 del 3 febbraio 2021.

Attenzione, la verifica di tale soglia è irrilevante se: il rapporto di lavoro risulta cessato nell’anno precedente. Sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro.

In sostanza, nel caso specifico del lettore sarà possibile accedere al regime forfetario già nel 2021.

Fermo restando il rispetto di tutti i requisiti di accesso al regime forfetario e se non si rientra nelle altre cause di esclusione sopra menzionate.