Con la circolare n°32/E del 5 dicembre, l’Agenzia delle entrate si è soffermata sul regime forfettario e sugli effetti del superamento della soglia di 100.000 euro di ricavi/compensi. Nello specifico il Fisco ha chiarito qual è il preciso momento a partire dal quale scatta l’obbligo di porre in essere gli ordinari adempimenti Iva. E quali sono nello specifico gli adempimenti da rispettare.

Partendo dal presupposto che ai fini della verifica della soglia di 100.000 euro rileva l’incassato, al di là del momento di emissione della fattura (anticipata o immediata), vediamo nello specifico quali sono i passaggi più importanti contenuti nella circolare 32 per il forfettario che supera tale limite.

Il superamento del limite di 100.000 euro nel regime forfettario

Con effetti a partire dal 2023, il legislatore ha, non solo innalzato da 65.000 a 85.000 euro la soglia di accesso al regime forfettario, ma ha anche previsto una specifica casistica di fuoriuscita immediata.

In particolare, il forfettario che supera in corso d’anno la soglia di 100.000 euro fuoriesce dal regime agevolato con effetti immediati. Ossia a partire dall’operazione che ha comportato il superamento della soglia. Cosicché ipotizziamo che al 10 novembre il forfettario abbia un “incassato” di 90.000 euro ed emetta alla stessa data (o anche prima) una fattura a documentazione di un incasso avvenuto nello stesso giorno per 12.000 euro: a partire da questa operazione, dovrà porre in essere gli ordinari adempimenti Iva.

Tutti gli adempimenti da porre in essere

Nella circolare n° 32/E sulle novità del regime forfettario, l’Agenzia delle entrate ha meglio dettagliato tutti gli adempimenti che il forfettario che supera la soglia di 100.000 deve porre in essere. Nella circolare, il Fisco ha anche risposto ad una serie di quesiti sul regime forfettario oltre 100.000 euro.

Innanzitutto il criterio rispetto al quale deve essere verificato il superamento della soglia è quello dell’incasso”.

Cosicché:

Ne discende che la fattura che comporta il superamento del limite di 100.000 euro in corso d’anno, se emessa contestualmente all’incasso, deve esporre l’IVA a debito.

Laddove, invece, l’incasso avvenga in un momento successivo all’emissione della fattura, in linea generale, gli obblighi ai fini IVA sono assolti a partire dal momento in cui è stato incassato il corrispettivo dell’anzidetta operazione e dovrà essere, altresì, integrata la fattura alla quale l’incasso si riferisce, ancorché emessa antecedentemente all’incasso medesimo.

In tale ultimo caso, sarà necessaria una nota di variazione in aumento (tramite SDI) a integrazione della fattura originaria, addebitando a titolo di rivalsa l’IVA dovuta. E’ percorribile anche l’annullamento della fattura originaria (con una nota di credito riferita al totale fattura) con emissione di quella nuova con Iva, riportando lo stesso numero fattura.

Detto ciò, a partire dall’incasso (successivo all’emissione della fattura) che comporta lo sforamento del limite di 100.000 euro devono essere fatturate con IVA:

  • l’operazione che ha generato l’incasso;
  • tutte le altre cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, ma non ancora fatturate al momento del suddetto incasso;
  • tutte le altre cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate successivamente al medesimo incasso e non ancora fatturate.

Risvolti in dichiarazione Iva se in regime forfettario si supera la soglia dei 100.000 euro

Nella dichiarazione Iva relativa all’anno nel quale è stata superato il limite di 100.00 euro dovranno essere indicate  tutte le operazioni (attive e passive) fatturate. Pur essendo state effettuate in costanza di regime forfettario successivamente all’incasso oltre soglia. E tutte le operazioni (attive e passive) effettuate (e fatturate) successivamente all’incasso che ha comportato la fuoriuscita dal regime agevolato.

Non dovranno essere oggetto di dichiarazione Iva le operazioni fatturate (anche se non ancora “incassate”) prima del superamento della soglia di 100.000 euro.

Anche nell’ipotesi in cui l’incasso avviene dopo il superamento.

Le stesse indicazioni valgono per le liquidazioni periodiche di competenza.

A ogni modo, dal momento dell’incasso della somma che ha comportato la fuoriuscita dal regime forfettario, il contribuente è tenuto a istituire i registri di cui agli articoli 23, 24 e 25 del decreto IVA (fatture vendite, corrispettivi e fatture acquisti). Annotando le operazioni rilevanti ai fini IVA.

Nella dichiarazione Iva dell’anno di superamento del limite di 100.000 euro potrà procedere alla rettifica della detrazione Iva (art.19-bis2 del DPR 633//2, decreto Iva).

Riassumendo…

  • Al superamento della soglia di 100.000 euro di ricavi/compensi il forfettario esce dal regime di favore dal momento dell’incasso che ha determinato lo splafonamento;
  • dall’incasso oltre soglia scatteranno gli ordinati adempimenti Iva;
  • sarà necessario istituire i registri Iva.