Con la circolare n°32/2023, l’Agenzia ha finalmente fornito i tanti attesi chiarimenti sul regime forfettario 2023 alla luce delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2023 (L.197/2022).  Per l’Agenzia delle entrate, la pubblicazione della circolare è stata anche l’occasione per rispondere ad alcuni specifici quesiti posti direttamente dai contribuenti.

In particolare i quesiti hanno riguardato:

  • il superamento della soglia di 100.000 euro e l’eventuale rientro nel forfettario;
  • l’indicazione in dichiarazione Iva delle operazioni in reverse charge;
  • l’eventuale ragguaglio del limite di 100.000 euro.

Vediamo nello specifico quali sono state le indicazioni operative fornite dall’Agenzia delle entrate.

Il regime forfettario 2023. Un cenno

Prima di entrare nello specifico dei chiarimenti forniti, è utile riprendere quali sono le attuali condizioni da rispettare per accedere e permanere nel regime forfettario.

Ebbene, in base al comma 54 della L.190/2014 le persone fisiche titolari di partita iva possono sfruttare i vantaggi del regime forfettario se nell’anno precedente a quello di accesso:

  • hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 85.000;
  • hanno sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto.

Il superamento della soglia di 85.000 euro potrebbe comportare la fuoriuscita immediato dal forfettario. in particolare:  con ricavi/compensi superiori a 85.000 e fino a 100.000 euro, si perderà il regime forfettario con effetto dall’anno successivo a quello di superamento del limite; con ricavi/compensi oltre 100.000 euro, l’uscita dal regime forfettario è immediata (regole ordinarie Irpef e IVA a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite di 100.000 euro).

Regime Forfettario 2023. I quesiti posti all’Agenzia delle entrate nella circolare n°32

Con la circolare n°32  l’Agenzia delle entrate ha fornito nuovi chiarimenti sul regime forfettario.

Di particolare rilievo le risposte fornite rispetto ad alcuni quesiti specifici.

I quesiti in parola hanno riguardato:

  • il superamento della soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi percepiti e la fatturazione dell’operazione che comporta il superamento;
  • il superamento della soglia e l’eventuale ritorno nel regime forfettario;
  • l’eventuale ragguaglio del limite di 100.000 euro;
  • gli acquisiti in reverse charge effettuati in pendenze di regime agevolato.

Vediamo quali sono state le indicazioni del Fisco.

Il superamento della soglia di 100.000 euro

Il primo chiarimento della circolare n°32 sul regime forfettario riguarda il superamento della soglia di 100.000 euro.

A tal proposito si ricorda che con ricavi/compensi  oltre 100.000 euro, l’uscita dal regime forfettario è immediata. Si applicheranno le regole ordinarie Irpef e IVA a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite di 100.000 euro (vedi comma 71 L.190/2014).

Da qui, la locuzione “a partire dalle operazioni effettuate» deve essere interpretato nel senso che l’applicazione del regime ordinario IVA interessa l’operazione il cui incasso comporta il superamento del limite, anche se la relativa fattura è stata emessa in costanza di regime forfetario, e le operazioni fatturate successivamente all’incasso che ha comportato il superamento del limite dei 100.000 euro”. 

Se il contribuente forfetario ha conseguito in corso d’anno un volume di ricavi o compensi pari a 90.000 euro, nel momento in cui effettua un’operazione del valore imponibile di 20.000 euro, incassandone contestualmente il corrispettivo, deve emettere la relativa fattura applicando l’IVA sul medesimo valore di 20.000 euro.

Sulla fatturazione, non è possibile “scindere” il corrispettivo oggetto di fatturazione, non assoggettando ad IVA l’operazione fino all’importo che concorre al raggiungimento della soglia di 100.000 euro. La fattura, per il suo totale imponibile deve essere emessa con Iva.

Regime forfettario: andata e… ritorno

Circa la fuoriuscita per superamento del limite e successivo ritorno nel regime forfettario, nella circolare in esame viene messo nero su bianco che ciò è possibile.

Cosicché:

“il contribuente che nel 2024 consegue ricavi o percepisce compensi entro la soglia di 85.000 euro può, sussistendone gli ulteriori presupposti rientrare nel regime forfettario a partire dal 2025. Ancorché nel 2023 abbia superato il limite di 100.000 euro”.

Sull’eventuale ragguaglio del limite di 100.000 euro, questo è da intendersi quale limite assoluto. Dunque, anche chi inizia l’attività in corso d’anno potrà sfruttare il plafond pieno senza che sia necessario procedere al suo ragguaglio rispetto ai mesi di attività nel corso dell’anno.

Operazioni in reverse charge

Un ulteriore chiarimento ha riguardato le operazioni effettuate in reverse charge in pendenza di regime forfettario rispetto alle quali, per i forfettari c’è solo l’obbligo di integrazione della fattura e versamento dell’imposta entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Oltre al versamento, è necessario effettuare ulteriori adempimenti ( la liquidazione periodica) una volta superata la soglia di 100.000 euro?

Ebbene, a tal proposito, l’Agenzia delle entrate ritiene che nella “Comunicazione liquidazioni periodiche” IVA, da presentare in relazione al periodo (mese/trimestre) nel corso del quale si fuoriesce dal regime forfetario, non deve essere compresa l’IVA a debito derivante dalle operazioni in reverse-charge effettuate in costanza di regime forfettario.

Riassumendo…

  • L’Agenzia delle entrate con la circolare n°32 ha chiarito diversi aspetti del regime forfettario 2023;
  • nel documenti di prassi sono contenute anche una serie di risposta a specifici quesiti;
  • il limite di 100.000 euro non deve essere ragguagliato ad anno.