Il regime forfettario non varrà più per chi svolge attività riconducibili a Srl controllate. Non si tratta di una vera e propria novità poiché la decadenza del beneficio era già prevista dalla legge di bilancio 2019 che non è stata modificata dalla nuova manovra per il 2020.

Dal prossimo anno, quindi, la tassazione agevolata prevista con il regime forfettario per chi svolge attività riconducibili a una srl controllata direttamente o indirettamente non varrà più. In proposito, l’Agenzia delle Entrate in risposta ai dubbi emersi, ha chiarito che la clausola ostativa deve essere valutata nell’anno di applicazione del regime e non in quello precedente.

Regime forfettario, le novità introdotte

Per questa tipologia di tassazione agevolata, il 2019 è stato un anno pieno di novità e cambiamenti. Da una parte abbiamo assistito al allargamento della platea di potenziali beneficiari con il limite dei ricavi che è arrivato fino a 65.000 euro, senza distinzioni per tipo di attività svolta, cosa prima era invece ben determinata. Dall’altra, si è ristretto l’accesso con l’introduzione di due nuove cause ostative:

  • accesso vietato per le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.
  • esclusione per i titolari di partita IVA che contemporaneamente partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari o che controllano società a responsabilità limitata che svolgono attività riconducibili a quella da loro svolta in regime forfetario.

La clausola ostativa per le Srl controllate

Una novità importante, come detto, riguarda l’applicazione della causa ostativa per il regime forfettario dal prossimo anno relativa alle attività riconducibili a Srl controllate e regolata dalla legge n. 190 del 2014 per i contribuenti che non rispettano le restrizioni previste dalla legge. Una regola richiamata all’attenzione anche dall’Agenzia delle Entrate in un recente interpello, il numero 504, che recita testualmente: “ai fini della verifica delle stessa assume rilevanza l’anno di applicazione del regime e non l’anno precedente, dal momento che solo nell’anno di applicazione del regime può essere verificata la riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche svolte dalla s.r.l. a quelle esercitate dal contribuente in regime forfetario. Pertanto, in linea generale il contribuente può aderire per il 2019 al regime forfetario in quanto la presenza della causa ostativa va valutata in detto anno e – ove ne sia accertata l’esistenza – decadrà dal regime nel 2020”.

Gli elementi chiave

A partire dal 2020, dunque, per i titolari di partita IVA che contemporaneamente partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari, o che controllano società a responsabilità limitata, che svolgono attività riconducibili a quella da loro svolta in regime forfetario si verifica l’esclusione dal regime forfettario.

Due sono gli elementi chiave affinché scatti la clausola ostativa: il controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata da parte del contribuente; e l’esercizio da parte della società controllata di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.