In redazione di Investire Oggi è arrivato un interessante quesito sul regime forfettario che riguarda i limiti di ricavi/compensi oltre i quali l’uscita dal regime agevolato avviene in corso d’anno.

“Buongiorno, a marzo 2023 ho aperto la partita iva in regime forfettario. A fine ottobre ho raggiunto un monte ricavi pari a 60.000 euro. Prevedo che anche il mese di novembre andrà molto bene in termini di incassi. Detto ciò, vorrei sapere se il limite di 100.000 euro oltre il quale si esce dal regime forfetario in corso d’anno deve essere ragguagliato ai mesi effettivi di attività oppure se questo è da intendersi quale limite assoluto.

” 

Prima di rispondere al quesito del nostro lettore, è utile riprendere quelli che sono i requisiti di accesso e permanenza del regime forfettario.

Il regime forfettario. Un cenno

La Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023 ha rivisto i requisiti di accesso al regime forfettario. L’intervento è stato caldeggiato dalla Lega che ha fatto valere il proprio peso politico per allargare la platea delle partite iva ammesse alla flat tax. Nel DDL di bilancio 2024 non ci sono novità in materia di regime forfetario.

Detto ciò, possono accedere e permanere nel regime in parola coloro i quali:

  • hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 85.000;
  • hanno sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto.

Sulle cause di esclusione, ad esempio, è confermato che il regime forfettario non è ammesso:

  • per le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • i non residenti, a eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato;
  • i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
  • ecc.

Fatta tale necessaria ricostruzione, veniamo al quesito esposto in premessa.

Regime forfettario. Limite di 100.000 euro senza ragguaglio

Venendo al limite di accesso/permanenza nel regime forfettario.

Al superamento del limite di 85.000 euro l’uscita dal regime avviene con effetti dall’anno successivo. In particolare, con ricavi/compensi superiori a 85.000 e fino a 100.000 euro, si perderà il regime forfettario con effetto dall’anno successivo a quello di superamento del limite;  ci possono essere casi di uscita dal forfettario senza superamento del limite di 85.000 euro.

Con ricavi oltre 100.000 euro, l’uscita dal regime forfettario è immediata (regole ordinarie Irpef e IVA a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite di 100.000 euro). Rimane il salvagente del regime semplificato.

In merito al caso specifico del nostro lettore, c’è da dire che se il limite di 85.000 deve essere ragguagliato ad anno (il lettore deve tenere conto anche di questo), la stessa cosa non sembrerebbe valere per il limite di 100.000 euro.

Infatti, la norma che cita il limite in parola non contiene alcun riferimento al ragguaglio. Al contrario di quanto previsto per il limite di 85.000 euro.

Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l’imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.

In sostanza, chi scrive ritiene che il limite di 100.000 sia valido anche per chi ha iniziato l’attività in corso d’anno. Un eventuale ragguaglio farebbe scendere il limite al di sotto della soglia citata portando eventualmente all’uscita dal regime in corso d’esercizio.

L’Agenzia delle entrate non ha mai chiarito tale passaggio operativo.

Riassumendo…

  • Con ricavi oltre 100.000 euro, l’uscita dal regime forfettario è immediata;
  • il limite citato non deve essere ragguagliato ad anno;
  • il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro.