Gli aumenti spropositati del petrolio, del gas e dell’energia elettrica, stanno colpendo duramente imprese e famiglie. Negli ultimi mesi, ad uno stesso livello di consumi, corrisponde un aumento delle spese pari a più del 50%.

Di ciò ne risentono anche le imprese in regime forfettario. Imprese che non possono dedurre le spese in via analitica ma devono considerare un limite disposto a monte da legislatore.

Il limite è rappresentato dai c.d. coefficienti di redditività applicati al monte ricavi-compensi conseguito dal contribuente nel corso del periodo d’imposta.

Tali coefficienti tengono conto dei costi potenziali che potrebbero essere sostenuti per quella specifica attività d’impresa o professionale.

E’ chiaro che, da qui, sorge la necessità di rivedere tali coefficienti, magari anche solo in via provvisoria. Fin quando il costo di petrolio, del gas e dell’energia elettrica ritorneranno ai livelli dello scorso anno.

La determinazione del reddito nel regime forfettario

La Legge 190/2014. commi 54 e ss disciplina il regime forfettario.

In merito alle modalità di determinazione del reddito, il comma 64 dispone che:

I soggetti di cui al comma 54 determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditivita’ nella misura indicata nell’allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attivita’ esercitata. Sul reddito imponibile si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 15 per cento.

Dunque:

  • l reddito del contribuente in regime forfettario è calcolato applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti un coefficiente di redditività;
  • i coefficienti tengono conto del tipo di attività svolta e dei costi che in via potenziale possono essere collegati alla stessa attività.

Ad esempio, per le attività professionali il coefficiente di redditività è pari al 78%; per gli intermediari del commercio è del 62%, ecc.

Dal reddito determinato applicando i suddetti coefficienti, individuati per codice ATECO, possono essere dedotti i contributi previdenziali dovuti per legge. Compresi quelli versati per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico, nonché quelli versati per conto dei collaboratori non fiscalmente a carico. A condizione che il titolare non abbia esercitato nei loro confronti il diritto di rivalsa.

Al reddito così determinato si applica l’imposta sostitutiva del 15% o del 5%

Rivedere i coefficienti di redditività. Cosa ne pensa il Governo?

Gli aumenti spropositati del petrolio, del gas e dell’energia elettrica, stanno colpendo duramente imprese e famiglie. Negli ultimi mesi, ad uno stesso livello di consumi corrisponde un aumento delle spese pari a più del 50%.

L’aumento ha colpito anche i contribuenti in regime forfettario. Come visto sopra, tali contribuenti non possono dedurre le spese in via analitica ma devono considerare un limite disposto a monte da legislatore. Il limite è rappresentato dai c.d. coefficienti di redditività.

E’ chiaro che tali coefficienti di redditività non tengono conto degli aumenti di prezzi degli ultimi mesi.

Il Governo dovrebbe valutare la possibilità di intervenire su tali coefficienti. Per tenere conto, anche solo in via provvisoria degli aumenti generalizzati degli ultimi mesi.