Nel rispetto di precise condizioni, i contribuenti forfetari possono applicare l”imposta sostituiva al 5% anziché al 15%.

Ecco in chiaro quando è possibile applicarla e per quanto tempo.

La tassazione per i contribuenti forfetari

I contribuenti forfetari determinano il reddito applicando al monte ricavi/compensi uno specifico indice di redditività. Difatti, tale indice varia a seconda del codice ATECO dell’attività svolta. Dal reddito così determinato possono essere dedotti i contributi previdenziali versati in obbligo di legge. A tal proposito, sono deducibili altresì i contributi previdenziali versati per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico.

Deduzione ammessa anche quelli versati per conto dei collaboratori non fiscalmente a carico, a condizione che il titolare non abbia esercitato nei loro confronti il diritto di rivalsa.

I contributi previdenziali sono le uniche voci di spesa deducibili in via analitica.

Al reddito così determinato si applica l’imposta sostitutiva al 15% o al 5%. Il versamento è effettuato alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per l’Irpef dei titolari di partita iva.

L’applicazione del 5%

L’applicazione dell’imposta sostituiva ridotta al 5% è ammessa dal legislatore solo in determinati casi.

In particolare, per poter beneficiare della tassazione al 5%  tuttavia, è necessario che (comma 65, Legge 190/2014):

  1.  il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività , attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  2.  l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  3.  qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di 65.000 €.
    Limite di accesso/permenza nel regime a forfait.

Difatti, può comunque beneficare del 5%, chi ad esempio ha svolto il periodo di pratica obbligatorio prima dello svolgimento dell’attività professionale in proprio. Si pensi al commercialista o all’avvocato che sono tenuti a svolgere un praticantato di 18 mesi prima di poter conseguire l’abilitazione. Ebbene, il periodo di pratica obbligatoria non preclude l’accesso all’aliquota del 5%.

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Nel corso del tempo l’Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti in merito applicazione dell’aliquota agevolata del 5%.

In merito al requisito di “non aver esercitato nei tre anni precedenti l’inizio della nuova attività, altre attività artistica, professionale o di impresa”, nella circolare n°10/e 2016 è stato chiarito quanto segue. Il calcolo dei tre anni deve essere rapportato al calendario gregoriano, non al periodo d’imposta, nè all’anno solare. Per intenderci:

  • un contribuente che vuole avviare una nuova attività ad settembre 2020,
  • potrà beneficare dell’imposta al 5% qualora abbia concluso la precedente attività entro settembre del 2017.

 

Il proseguimento di un’attività già svolta come lavoratore dipendente

L’attività per la quale si vuole beneficare del 5% non deve essere una continuazione di un lavoro svolto già come dipendente o autonomo.

A tal proposito, nella risposta n°161/2020, l’Agenzia delle entrate ha messo in evidenza come tale previsione mira da evitare che il 5% sia richiesto da soggetti che “si limitino a modificare la sola veste giuridica della attività esercitata in precedenza o dispongano, scientemente, la mera variazione del codice ATECO sfruttando il cambio di denominazione previsto per il“rinnovo” dell’attività”.

Difatti, il rispetto del requisito in parola deve essere valutato dal punto di vista sostanziale.

La nuova attività si rivolge alla medesima clientela?

Se la nuova attività di rivolge e richiede le stesse competenze lavorative, non sarà possibile applicare il 5%.

 Non rileva il perchè la precedente attività svolta sia cessata. Dunque, il fatto di essere stati licenziati o di avere interrotto volontariamente il rapporti di lavoro non fa differenza.

Al contrario, la continuità non sussiste quando la nuova attività o il mercato di riferimento sono diversi, ovvero quando la precedente attività abbia il carattere di marginalità economica.  Il lavoro dipendente o assimilato sia svolto:

  • in base a contratti a tempo determinato o di collaborazione coordinata o a progetto,
  • per un periodo di tempo non superiore alla metà del triennio,

non preclude il 5%.

La verifica del limite dei 65.000 €

Possono accedere al regime forfettario coloro che nell’anno precedente hanno conseguito un monte ricevi/compensi non superiore a 65.000 €. Tale soglie deve essere rispettata anche in corso di regime.

Se rilevo un’attività già in essere, come devo verificare il limite di 65.000€?

Laddove vi sia proseguimento dell’attività precedentemente esercitata da un terzo devo considerare i ricavi compensi del dante causa (circolare, Agenzia delle entrate, n°10/e 2016).

Se rilevo l’attività in corso d’anno, ad esempio maggio “anno N”,  i ricavi riferibili a colui che cede l’attività  e quelli riferibili all’acquirente devono essere considerati cumulativamente per la verifica del limite dei 65.000 €., se si supera tale limite, il contribuente sarà obbligato ad uscire dal regime di favore a decorrere dall’anno successivo N+1.

Nel rispetto dei requisiti sopra esposti, è possibile beneficare dell’aliquota al 5% per i primi 5 anni di attività.

Periodo che decorre dalla 1° fatturazione. Dunque, non rileva la data di apertura della partita iva.