A breve aprirò la partita iva per svolgere commercio di auto usate. Vorrei operare in regime forfettario considerate le varie semplificazioni contabili e ai fini Iva previste dal legislatore. Il commercio di auto usate è compatibile con il regime forfettario?

Il regime forfetario: requisiti di accesso e cause di esclusione

L’accesso al regime forfettario è subordinato al possesso di due requisiti, comma 54 della Legge 190/2014:

  • aver conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro (se si esercitano più attività, contraddistinte da codici Ateco differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate,
  • aver sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro di terzi, compresi dipendenti e collaboratori.

Le cause di esclusione

Accanto ai requsiti di accesso, è possibile individuare delle cause di esclusione.

Non possono accedere al regime forfetario:

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato;
  • i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente SRL o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente;
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro.

Semplificazioni fiscali

Circa le varie semplificazioni contabili ai fini Iva da lei citati nel quesito, i forfettari sono esonerati dalla:

  • registrazione delle fatture emesse (articolo 23 del D.P.R. n. 633 del 1972);
  • registrazione dei corrispettivi (articolo 24del medesimo D.P.R.);
  • registrazione degli acquisti (articolo 25 del medesimo D.P.R.);
  • tenuta e conservazione dei registri e documenti (articolo 39 del medesimo D.P.R.), fatta eccezione per le fatture e i documenti di
  • acquisto e le bollette doganali di importazione;
  • dichiarazione e comunicazione annuale IVA (articoli 8 e 8-bis del D.P.R. n. 322 del 1998).

La risposta al lettore: il forfettario per le vendita di beni usati

Come anticipato sopra, non possono beneficiare del regime forfettario “le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito”.

Come da circolare n°9/e 2019,

l’incompatibilità con il regime forfetario è in re ipsa, ogni qual volta il regime speciale IVA è obbligatorio ex lege. Tuttavia, “nel caso in cui il contribuente, avendone facoltà, opti per applicare l’IVA nei modi ordinari, è ammessa l’applicazione del regime forfetario, a condizione che l’opzione sia stata esercitata nell’anno d’imposta precedente a quello di applicazione del regime forfetario”.

Dunque, laddove il regime speciale è obbligatorio per legge, così come lo è il regime del margine per la vendita dei beni usati (ex art. 36, D.L. 41/1995), il contribuente può disattendere il regime speciale:

  • adottando dapprima, nell’anno N, il regime Iva ordinario;
  • passando al forfetario nell’anno N+1.

Attenzione, nella risposta n°215 del 2019, l’Agenzia delle entrate ha ammesso la possibilità di adottare fin da subito il regime forfettario per i soggetti di nuova costituzione attratti nell’ambito di applicazione di un regime speciale Iva.

Senza che sia necessario passare dall’applicazione del regime ordinario.

Nel suo caso specifico, “Forfettario per la vendita di beni usati”, noi di InvestireOggi riteniamo che è possibile applicare il regime forfetario fin dall’inizio dell’attività.

L’adesione al regime forfetario va comunicata direttamente nella dichiarazione di inizio attività (Modello AA9/12) nonché successivamente confermata in sede di dichiarazione dei redditi:

  • mediante attestazione di tutti i requisiti necessari per l’applicazione di detto regime,
  • ivi inclusa l’assenza delle relative causa ostative (rigo LM 21).

Non sarà necessario, pertanto, per la nuova partita iva effettuare l’opzione per il regime ordinario nell’anno d’imposta precedente all’adozione del regime forfetario. Tale passaggio è obbligatorio solo per soggetti preesistenti che esercitano un’attività già assoggettata al regime del margine.