Il contribuente che, a seguito di licenziamento, intende svolgere un’attività simile a quella svolta da dipendente potrebbe non accedere al regime forfettario con aliquota al 5%.

 

Per mantenere il diritto all’aliquota al 5%, l’attività che si intende esercitare, non deve essere una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta,  sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.

 

Non è considerata prosecuzione di attività svolta in precedenza, quell’attività avviata dopo aver completato il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

 

Il regime forfettario al 5%

 

Le imprese e i professionisti in regime forfettario applicano al reddito conseguito un’imposta sostitutiva del 15%.

 

In alcuni casi, l’aliquota può scendere al 5%.

 

In particolare, per poter beneficiare della tassazione al 5%, è necessario che (comma 65, Legge 190/2014):

  1.  il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività , attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  2. l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  3.  qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di 65.000 €. Limite di accesso/permenza nel regime a forfait.

Difatti, può comunque beneficare del 5%, chi ad esempio ha svolto il periodo di pratica obbligatorio prima dello svolgimento dell’attività professionale in proprio. Si pensi al commercialista o all’avvocato che sono tenuti a svolgere un praticantato di 18 mesi. Prima di poter conseguire l’abilitazione. Ebbene, il periodo di pratica obbligatoria non preclude l’accesso all’aliquota del 5%.

La prosecuzione di una precedente attività

Soffermandoci sul requisito della “non prosecuzione di altra attività precedentemente svolta”.

 

A tal proposito con la  circolare, Agenzia delle entrate, n° 10/e 2016, è stato precisato che:

 

“(…) che il vincolo che la nuova attività non sia mera prosecuzione di una precedente attività d’impresa, di lavoro dipendente o di lavoro autonomo (salvo l’eccezione prevista per la pratica obbligatoria) persegue, in generale, una finalità antielusiva, poiché mira ad evitare che il beneficio possa essere fruito da soggetti che si limitino a modificare la sola veste giuridica della attività esercitata in precedenza o dispongano, scientemente, la mera variazione del codice ATECO sfruttando il cambio di denominazione previsto per il “rinnovo” dell’attività. Restano, peraltro, valide tutte le considerazioni già svolte con riguardo ai precedenti regimi, nel senso che la prosecuzione dell’attività deve essere valutata sotto il profilo sostanziale e non formale. A tal fine, pertanto, è indispensabile valutare se la nuova attività si rivolge alla medesima clientela e necessita delle stesse competenze lavorative”.

 

Difatti, il proseguimento di un’attività svolta già in precedenza deve essere valutata nel singolo caso pratico.

 

Come da circolare, Agenzia delle entrate,  n°17/e 2012, si ha una mera prosecuzione della stessa attività in precedenza esercitata quando:

 

  • quella intrapresa presenta il carattere della novità unicamente sotto l’aspetto formale
  • ma viene svolta in sostanziale continuità, ad esempio nello stesso luogo, nei confronti degli stessi clienti ed utilizzando gli stessi beni dell’attività precedente.

 

 

“E’ una ipotesi di sostanziale continuità quella di un lavoratore dipendente con qualifica di falegname che intenda iniziare l’attività di imprenditore rivolgendosi allo stesso mercato di riferimento ( si pensi all’ipotesi in cui l’ex datore di lavoro o i clienti dello stesso siano di fatto la parte prevalente dei suoi clienti)”.

Un dipendente che svolge una determinata attività, una volta licenziato, può svolgere la stessa attività in regime forfettario e scontare l’aliquota del 5%?

 

Per rispondere a tale domanda è possibile richiamare alcuni chiarimenti dell’Agenzie delle entrate, forniti per i precedenti regimi di favore (minimi, vantaggio ecc).

 

Ad esempio, nel provvedimento 185820 del 2011 riferito al “regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”, D.l. 98/2011, è stato messo in evidenza come:

 

  • la condizione  secondo cui l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente,
  • non opera laddove il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà.

 

Indicazioni che parrebbero applicabili per il regime forfettario.

 

Inoltre, in un ulteriore documento di prassi, la circolare n°17/e 2012, è stato chiaro che  l’applicazione rigida del suddetto limite renderebbe difficilmente fruibile il regime  stesso (si riferisce ai minimi con aliquota ordinaria al 5%)da parte di lavoratori che hanno perso il lavoro per cause indipendenti dalla propria volontà. In tali casi è chiaro che è possibile disattendere la finalità antielusiva della norma.

 

“Ad esempio un ingegnere idraulico lavoratore dipendente che abbia perso il lavoro per cause indipendenti dalla propria volontà può senz’altro avvalersi del regime agevolato. Anche se esercita l’attività di ingegnere idraulico sotto forma di lavoro autonomo”.

 

Difatti stesse indicazioni valgono nell’ipotesi di un lavoratore dipendente che, una volta andato in pensione, svolga la stessa attività in forma di lavoro autonomo.

Chiarimenti contrastanti

Tuttavia, nella già citata circolare n°10/e 2016, discostandosi dai chiarimenti fin qui analizzati, ha affermato che si configura la prosecuzione di una precedente attività:

 

  • anche quando la cessazione del rapporto di lavoro avvenga per cause indipendenti dalla volontà del dipendente,
  • tenuto conto che la norma in esame non fa riferimento a specifiche agevolazioni per i lavoratori in mobilità.

 

Nulla viene detto per il licenziamento.

Sarebbe utile un ulteriore intervento dell’Agenzia delle entrate che faccia chiarezza  sulla possibilità che il lavoratore licenziato, che intende svolgere un’attività simile a quella svolta da dipendente, possa accedere al forfettario con aliquota al  5%.